Il regime speciale del margine IVA per le agenzie di viaggi: qualifica di “cliente” e determinazione della base imponibile per la Corte di Giustizia.

IVA

Con sentenza resa nella causa C-787/19 in data 27.1.2021, la Corte di Giustizia ha condannato l’Austria per la violazione delle regole unionali IVA sull’utilizzo del regime speciale del margine su alcune prestazioni rese dalle agenzie di viaggio.

Due sono le contestazioni evidenziate dalla Corte: la necessità che il regime speciale per la determinazione della base imponibile delle prestazioni delle agenzie sia applicato a prescindere dalla natura del viaggiatore/cliente (se persona fisica o soggetto IVA, secondo il “modello basato sul cliente” – v. C-380/16, C-149/01 e C-189/11) e che la liquidazione dell’imposta non sia calcolata forfettariamente sul margine per «gruppi di prestazioni» o per tutti i viaggi che si svolgono in un periodo di tempo determinato, bensì singolarmente per ciascuna prestazione unica di servizi resa.

Riguardo la “qualifica” del committente della prestazione, la Corte ha ribadito che “l’approccio basato sul cliente” è quello che meglio consente di raggiungere gli obiettivi perseguiti dal regime speciale, quali la semplificazione delle norme in materia di IVA applicabili alle agenzie di viaggio, in uno alla distribuzione equilibrata, tra gli Stati membri, delle entrate derivanti dalla riscossione di tale imposta, consentendo alle agenzie di beneficiare di norme semplificate, indipendentemente dal tipo di clienti a cui forniscono i propri servizi.

Su questo aspetto si registra la compatibilità della norma interna a quella unionale, deducibile dall’assenza di preclusioni specifiche nell’art. 74-ter DPR 633/72 e, anche, dalla possibilità, in capo all’agenzia, di poter optare per il regime speciale piuttosto che per quello ordinario, in relazione alle prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili (comma 8-bis art. 74-ter).

Tale strada non sarebbe percorribile qualora la nozione di “viaggiatore” fosse “dedicata” ai soli consumatori finali “impegnati” in spostamenti ad es. da una città ad un’altra, ciò a riprova che il criterio “guida” nell’utilizzo del regime speciale piuttosto che ordinario non deriva dalla qualifica del destinatario/cliente bensì dalla natura della prestazione resa.

In merito alla seconda questione affrontata, relativa alla corretta liquidazione dell’IVA del margine, la Corte ha ribadito (v. C-74/91 e C-422/17 punto 46) che la base imponibile deve essere determinata con riferimento ad ogni singolo servizio fornito dall’agenzia. Si evidenzia quindi l’incompatibilità della norma interna (art. 6 c. 1 del DM n. 340/1999) rispetto al dato unionale, nella misura in cui la “nostra” liquidazione avviene globalmente.

Si riferisce, infine, di un’ulteriore incompatibilità tra norma interna ed unionale, nella misura in cui la prima collega il momento impositivo al pagamento dell’intero corrispettivo o, se precedente, all’inizio del viaggio o del soggiorno, con esclusione dell’avvenuto pagamento di acconti (art. 74-ter c. 7 DPR 633/72 e art. 1 c. 6 DM 340/1999).

Tale approccio contravviene espressamente all’art. 65 della Direttiva IVA ed alle conclusioni fornite in merito dalla Corte UE (v. C-422/17 punto 33 e C-107/13 punto 35) secondo la quale l’IVA è esigibile a partire dal momento dell’incasso di tale acconto, a condizione che, in tale momento, i servizi turistici da fornire siano “individuati con precisione”.  

Si spera che il nostro legislatore, memore della “preoccupazione” già ingenerata nei riguardi delle scuole guida, nell’ultimo esempio che ha visto Italia condannata in sede UE per violazione della disciplina IVA (C‑449/17), possa agire di anticipo e salvaguardare la stabilità delle operazioni compiute dai soggetti d’imposta.

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