Imponibilità IVA di esportazioni con trasporto a cura o a nome del cedente

IVA

La risposta al quesito in materia di cessione all’esportazione qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Mementopiu di Giuffrè.

Le cessioni all’esportazione dirette effettuate a cura e a nome del cedente o del commissionario, disciplinate dall’art. 8, c. 1, lett. a), DPR 633/72, sono non imponibili ai fini IVA e la prova dell’esportazione deve risultare esclusivamente da documento doganale sulla base della norma unionale.

Le cessioni all'esportazione dirette

La non imponibilità IVA è prevista qualora un soggetto passivo IVA residente ed identificato in Italia trasferisce il potere di disporre di un bene materiale come proprietario (v. l'art. 14, par. 1, Dir. 2006/112/UE) ad un soggetto IVA extra UE, provvedendo personalmente o a mezzo vettore terzo al trasporto o alla spedizione di tali beni fuori.

La norma interna, di recepimento dell'art. 146 Dir. 2006/112/UE per il quale gli Stati membri esentano le … cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità, prevede al non imponibilità IVA qualora il passaggio in dogana risultida documento doganale.

Il soggetto cedente può essere residente (o stabilito a mezzo S.O.) in Italia o in un altro Stato membro (v. Risp. AE 4 gennaio 2021 n. 1, Ris. AE 4 agosto 2011 n. 80/E circa il  plafond IVA) o anche all'estero (extra UE), ma in tal caso vi è la preclusione prevista dall'art. 1, n. 19), Reg. UE 2446/2015 (RD), che esclude il soggetto extra UE dal ruolo di esportatore, riservando tale figura alla persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le.….

Indietro
Indietro

Agenzie viaggi: il credito di costo rientra nella base imponibile del Gruppo IVA

Avanti
Avanti

Global Minimum Tax: Updated list of qualified jurisdictions