Agenzie viaggi: il credito di costo rientra nella base imponibile del Gruppo IVA
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo unitamente al podcast è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.
In merito alla partecipazione ad un Gruppo IVA di una società che svolge attività di agenzia viaggi, la quale applica il regime speciale, la norma antielusiva di cui all'art. 70-sexies DPR 633/72 prevede che la parte dell'eccedenza non trasferita al Gruppo resti nella disponibilità esclusiva del soggetto partecipante al Gruppo IVA.
La parte dell'eccedenza non trasferita al Gruppo deve restare nella disponibilità esclusiva del soggetto partecipante al Gruppo IVA: ciò per motivi di cautela fiscale, allo scopo di evitare che le partecipazioni di controllo in soggetti con una rilevante posizione creditoria siano acquisite al fine di utilizzare in compensazione le eccedenze IVA pregresse, in tal modo prevedendosi che, successivamente alla costituzione del Gruppo IVA, sia inibito (a meno della deroga di cui al secondo periodo dell'art. 70-sexies DPR 633/72) il trasferimento al Gruppo delle eccedenze di credito, emergenti dalla dichiarazione annuale di ciascun soggetto partecipante e relative all'anno precedente a quello di ingresso nel Gruppo medesimo.
Tale eccedenza, dunque, resta nella disponibilità esclusiva del soggetto partecipante al Gruppo IVA, il quale può scegliere se richiedere il rimborso dell'IVA a credito in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 30 DPR 633/72 o utilizzarlo in compensazione con altre imposte e contributi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97 (compensazione orizzontale).
Nel caso oggetto della Risp. AE 11 febbraio 2025 n. 24, invece, i costi relativi all'organizzazione dei ……