Intrasferibilità per successione ai soci del credito IVA della società liquidata.

IVA

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.

Nel caso di cancellazione delle società dal registro delle imprese a seguito di liquidazione ordinaria, la disciplina sulle operazioni straordinarie non consente ai soci, una volta estinta la società e in assenza dell'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, di sostituirsi a essa nella sua emissione per recuperare l'IVA relativa a un credito non incassato.

La refluenza della disciplina civilistica su quella IVA

Nella risoluzione in commento l'Agenzia ha sostenuto che gli “effetti successori negli adempimenti fiscali”, qui riferiti ai crediti IVA ed alla possibilità di emettere note di variazione in occasione di un'operazione straordinaria d'impresa, non sono applicabili in caso di liquidazione ordinaria di una società.

Di conseguenza va esclusa in capo ai “vecchi soci” la possibilità di emettere le suddette note di variazione, disciplinate dall'art. 26 DPR 633/72.

A tale conclusione l'Agenzia giunge partendo dal civilistico, l'art. 2504-b c.c., per effetto del quale la sola “società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.

Tale disciplina, declinata nel campo fiscale, produce due specifici effetti attinenti al subentro:

  1. negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi”, dalla data in cui ha effetto la fusione della società risultante dalla fusione o incorporante, (v. art. 172 c. 4 DPR 917/86),

  2. negli obblighi….

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Imponibili IVA i trasferimenti di beni tra committente e commissionario

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Irrilevanti ai fini IVA le operazioni tra i soggetti passivi appartenenti al medesimo gruppo IVA