La cartella ipotecaria documentale al portatore non è assimilabile al denaro contante.

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Con sentenza n. 23865/2024 la Cassazione, intervenendo in materia di normativa valutaria, in particolare riguardo l’assimilabilità al denaro contante di una cartella ipotecaria documentale al portatore data la sua trasferibilità immediata a terzi, ed in relazione all’obbligo della dichiarazione in dogana legata al possesso e trasporto di titoli non tracciati pari o superiori a 10.000 euro, ha escluso l’irrogabilità della sanzione prevista dal d.lgs. n. 195/2008 per la sua differenza strutturale rispetto al denaro e agli strumenti caratterizzati dalla libera trasferibilità e riutilizzabilità immediata.

I fatti di causa

La vicenda odierna, che la Corte ci ricorda essere priva di precedenti di legittimità , origina da un verbale di accertamento e sequestro per violazione della normativa valutaria, redatto dalla Dogana a carico di una persona rea di non aver dichiarato , nel varcare il valico frontaliero tra la Svizzera e l'Italia, l'importazione di una cartella ipotecaria al portatore (istituto giuridico di diritto svizzero), rilasciata dall'Ufficio dei registri svizzeri e pari ad euro 431.613 (ben oltre quindi il limite dei 10.000 euro previsto per tali ipotesi dall' art. 3 , del D.lgs. 195/2008 ).

Di qui il sequestro del titolo, nonostante questo non rientrasse nella definizione dell'elenco dell'art. 3 citato (come al fine riconosciuto dalla Corte in sentenza, interpretando l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. 195/2008).

La suddetta cartella era stata emessa a favore del (presunto) trasgressore, a garanzia (v. gli artt. 842 e ss. del codice civile svizzero ) del finanziamento di un complesso immobiliare, da edificare in territorio elvetico e di proprietà di una differente persona, che era poi oggetto di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria elvetica…

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