Società di comodo: disapplicata ai fini della detrazione IVA la normativa
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Con due sentenze coeve, nn. 24416 e 24442 dell’11 settembre 2024, aventi ad oggetto la contestazione operata dall’Ufficio nei confronti di due società, in relazione al rigetto della detrazione IVA in quanto qualificate come società di comodo, la Cassazione ha disapplicato tale normativa, tutelando il principio di neutralità dell’IVA.
I fatti di causa
L'Agenzia delle entrate emetteva un atto di recupero, nei confronti di una società esercente attività di servizi nel settore turistico-alberghiero e di gestione di complessi alberghieri e turistici, con cui rigettava il rimborso IVA richiesto, recuperando altresì le somme erogate, dal momento che la società risultava non operativa, ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994 sulle società di comodo.
Giunto dinanzi alla Cassazione, il ricorso veniva rinviato a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale della compatibilità alla norma unionale della disciplina interna sulle cd. società di comodo (ci si riferisce alla causa C-341/22, 7 marzo 2024, Feudi di San Gregorio contro Agenzia delle Entrate).
Le argomentazioni della Cassazione a favore della disapplicazione della norma interna sulle società di comodo
Con ricorso per Cassazione l'Ufficio contestava, per quanto qui interessa, la violazione da parte della società resistente dell'art. 30 L. 724/1994, sostenendo che la società non aveva effettuato, pur essendo obbligatorio, il test di operatività previsto dal comma 1 dell'articolo citato, bensì…..