La prova delle esportazioni dirette con trasporto a cura o a nome del cedente.
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Affinché in capo all’esportatore si realizzi una cessione all’esportazione diretta, nella quale è compresa l’ipotesi di triangolazione, non imponibile ai fini dell’IVA ex art. 8 c. 1 lett. a) DPR 633/72 e rilevante ai fini della formazione del plafond e dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, è richiesto che tra il cedente ed il cessionario extra UE avvenga il trasferimento della proprietà del bene, unitamente all’uscita fisica della merce dal territorio (doganale) dell’UE e che il trasporto o la spedizione sia effettuata a cura o a nome del cedente, prova che deve essere data sulla base del differente impianto normativo doganale e della relativa documentazione derivante dalle disposizioni di settore.
I requisiti per la non imponibilità della cessione
L'art. 8 c. 1 Decreto IVA , è norma di recepimento della disposizione unionale contenuta nell'art. 146 Dir. 2006/112/CE, secondo il quale “gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità...”.
La norma interna disciplina le c.d. “cessioni all'esportazione dirette”, effettuate anche a mezzo operazioni c.d. “a triangolo”, considerando non imponibili (esenti nella terminologia della direttiva IVA) “le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento …”..….