Plafond IVA: verifica dell’attività dell’esportatore abituale.

IVA

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Con ordinanza 15679/2024 la Cassazione, con un’interpretazione poco convincente, ha ritenuto legittimo il recupero dell’IVA in capo al cedente di autoveicoli, in una cessione nei confronti di un esportatore abituale che aveva comunicato telematicamente la dichiarazione d’intento ai fini dell’utilizzo del plafond, ritenendo che il fornitore dovesse altresì verificare la sussistenza dei presupposti fattuali in capo al cessionario quale operatore esercente effettivamente la rivendita di autoveicoli.

Il regime di non imponibilità IVA per le cessioni all'esportazione richiede la verifica, in capo al cedente, della tipologia dell'acquirente quale operatori esercenti la rivendita di autoveicoli o di agente o rappresentante di commercio, quale presupposto per l'utilizzo dell'istituto del plafond.

La Cassazione del 5 giugno 2024 n. 15679 con un'interpretazione estremamente restrittiva della norma interna e che sembra porsi altresì in contrasto sia con i principi della Corte UE in materia IVA sia direttamente con le previsioni dell'art. 3, primo trattino, della Dec. del Consiglio del 18 giugno 2007 che ha originato le sostanziali modifiche all'art. 19 bis1 del DPR 633/1972, ha ribaltato le argomentazioni del giudice di secondo grado che aveva riconosciuto la bontà della vendita di autovetture, da parte del cedente, senza applicazione dell'IVA, in quanto destinate dal cessionario a successive vendite all'esportazione a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento quale soggetto esportatore abituale, come richiesto dal combinato disposto dell'art. 8, c. 1, lett. c) del DPR 633/72 e art. 7, c. 4 bis, del D.lgs. 471/1997.

Per il giudice di merito il fornitore, al di là della necessaria verifica della preventiva comunicazione telematica della dichiarazione d'intento dal cessionario all'Agenzia, non disponeva degli strumenti sufficienti per verificare la detraibilità piena o limitata in capo ai clienti non potendo (e non dovendo) in questo sostituirsi all'Erario ………

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La prova delle esportazioni dirette con trasporto a cura o a nome del cedente.

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Escluse le aliquote di accisa differenziate per lo stesso prodotto e lo stesso uso nel territorio del medesimo Stato