Escluse le aliquote di accisa differenziate per lo stesso prodotto e lo stesso uso nel territorio del medesimo Stato
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Con sentenza C-743/22, in tema di aliquote differenziate di accisa, la Corte UE ricorda che, a fronte della parziale armonizzazione del settore della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità in ambito unionale e della corrispondente flessibilità riconosciuta agli Stati membri circa l’adattamento del sistema accise UE alle singole esigenze interne, cionondimeno è preclusa agli Stati la fissazione di aliquote differenziate, a meno di eccezioni espressamente previste dalla direttiva, che siano individuate sulla base di un mero criterio geografico e distinte per il medesimo prodotto ed il medesimo uso a seconda del territorio in cui il prodotto è consumato, potendo tale approccio arrecare un pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno in osservanza della libera circolazione delle merci.
Come premesso opportunamente dall'avv. gen. A. Rantos nelle proprie conclusioni a C-743/2022 (v. p. 3), tale causa ha offerto alla Corte UE l'occasione di chiarire la questione, ad oggi non ancora affrontata, se, a prescindere dall'osservanza da parte degli.…..