Esenzione da accisa: esclusa per i natanti per uso non commerciale.
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Con sentenza n. 8037/2024 la Cassazione, richiamando le conclusioni sul punto della Corte UE intervenuta su rinvio pregiudiziale del giudice italiano, ha escluso il beneficio dell’esenzione da accisa per il rifornimento di imbarcazioni da diporto, qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare l’effettivo uso commerciale del natante, e ciò a prescindere dalla forma del contratto di locazione o noleggio.
La vicenda origina dall'impugnazione di avvisi di pagamento per il recupero dell' accisa su prodotti energetici, in relazione a diversi rifornimenti di carburante effettuati su un' imbarcazione per i quali la società contribuente sosteneva che ricorresse il regime di esenzione dall'accisa, mentre ne veniva esclusa la spettanza dall'Ufficio, per il quale l'esenzione va verificata in base all'identificazione in concreto del soggetto che agisce come dominus effettivo dell'imbarcazione e in base allo scopo , commerciale o meno , per cui detto dominus utilizza l'imbarcazione.
La società contribuente, proprietaria della barca, aveva sostenuto che le operazioni di rifornimento fossero esenti dall'accisa in quanto riconducibili all'ipotesi di cui al n. 3 della tabella A allegata al d.lgs. n. 504 del 1995 ( TUA - Testo Unico Accise), essendo l' imbarcazione adibita ad attività commerciale di noleggio a terzi con il relativo equipaggio.
La Corte ha rigettato le ragioni della contribuente richiamando le previsioni della Dir. 2003/96 in tema di bunkeraggio (v. l'art. 14, par. 2, lett. b) nonché i numerosi precedenti in materia della Corte UE (C-389/02, C-418/14), ……..