L’approccio sostanzialistico della Corte UE in merito alla prova dell’esenzione dalle accise.

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su IUS di Giuffrè.

Il beneficio dell'esenzione dall'accisa a favore del gasolio fornito per essere utilizzato come carburante per la navigazione a fini commerciali sulle vie navigabili interne dell'Unione europea è negato per il motivo che il gasolio in parola non è oggetto di una marcatura fiscale conforme ai requisiti del diritto dell'Unione, laddove, da un lato, è accertato che detto gasolio è utilizzato a tal fine e, dall'altro, non vi è alcun indizio tale da destare sospetti quanto all'esistenza di un'evasione, di un abuso o di un'elusione fiscale.

La Corte UE, con sentenza C-137/23, alla domanda se il gasolio utilizzato come carburante per la navigazione commerciale nelle acque unionali, che non contiene il livello minimo richiesto di sostanza chimica impiegata quale marcatore fiscale, possa beneficiare dell'esenzione dalla tassazione ai fini accise ai sensi dell'art. 14, par. 1, lett. c), della Direttiva 2003/.….

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