Prestatori di servizi di pagamento: obblighi di conservazione e comunicazione
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Con il Principio di diritto n. 2 dell'11 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate, circa gli obblighi di conservazione documentale e comunicazione di informazioni, ha evidenziato che esula dalle competenze dei prestatori di servizi di pagamento (PsP) valutare se le informazioni siano idonee a perseguire gli scopi previsti dalla normativa UE.
L'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 2 dell'11 aprile 2025, in riferimento agli obblighi di conservazione documentale e comunicazione di informazioni gravanti sui prestatori di servizi di pagamento (PsP), in relazione alle transazioni transfrontaliere nell'ambito delle nuove disposizioni UE di cui alla Dir. UE 2020/284 e al Reg. UE 2020/283, costituenti il pacchetto normativo adottato dal Consiglio per il contrasto alle frodi in materia di IVA, ha evidenziato che esula dalle competenze dei prestatori valutare se le informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere siano idonee a perseguire gli scopi previsti dalla normativa UE, essendo tale valutazione una prerogativa del legislatore unionale al fine del perseguimento degli obiettivi europei.
Il pacchetto UE di contrasto alle frodi IVA
Al fine della lotta al contrasto alle frodi IVA, il 18 febbraio 2020 il Consiglio dell'Unione europea ha implementato la normativa unionale e, nell'ambito degli obblighi di conservazione e comunicazione, con un pacchetto di norme ha introdotto delle comunicazioni obbligatorie riguardanti le operazioni transfrontaliere poste in essere dai prestatori di servizi di pagamento…….