Sproporzionata la cancellazione dal registro IVA per mancato versamento imposta

IVA

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.

Per la Corte UE, con sentenza 3 aprile 2025 C-164/24, la cancellazione d'ufficio di un soggetto passivo dal registro IVA per inadempimento degli obblighi IVA è in contrasto con il principio di proporzionalità, qualora venga imposta senza esaminare la natura e la gravità delle infrazioni concretamente commesse.

La necessità di valutare in concreto la presenza di violazioni

A seguito di un'ispezione fiscale dell'erario bulgaro nei confronti di una società edile, i verificatori constatavano una violazione sistematica degli obblighi derivanti dalla legge sull'IVA, consistente nel mancato versamento dell'IVA dichiarata per complessivamente cinque periodi d'imposta, e procedevano alla cessazione d'ufficio della registrazione ai fini IVA.

La Corte UE veniva interessata della questione giuridica dal giudice del rinvio, che prendeva atto dell'assenza, nella Dir. 2006/112, di una norma che desse la possibilità ad uno Stato membro di escludere tout court i soggetti passivi dal sistema IVA, neppure come misura per combattere la frode, da cui deriverebbe una possibile violazione del diritto unionale derivante da tale possibilità.

Oltre a ciò, la cancellazione prevista dalla norma interna non richiederebbe alcuna verifica del comportamento del soggetto passivo al fine di giungere alla conclusione che esso possa pregiudicare le entrate fiscali e che possano sussistere dubbi di un suo coinvolgimento in una frode fiscale, essendo sufficiente per l'applicazione di tale sanzione il mero ricorrere di tre …..

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La responsabilità solidale IVA per frode del terzo opaco e la proporzionalità del carico sanzionatorio