Le novità per i rappresentanti fiscali di soggetti esteri nell’uso del regime doganale 42

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Seac all-in giuridica.

Nell'ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi in ambito IVA, in particolare al fine di contrastare un ricorrente utilizzo abusivo e fraudolento del c.d. regime doganale 42 previsto dalla Direttiva IVA 2006/112, che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'UE, è stato introdotto l'obbligo di prestazione della garanzia per i soggetti esteri che intendono effettuare operazioni intra UE a mezzo rappresentante fiscale, al quale sono stati affidati compiti di sorveglianza documentale ed informativa, pena l'irrogazione di rilevanti sanzioni a suo carico….

Indietro
Indietro

Le attività di assemblaggio ai fini dell’attribuzione dell’origine doganale non preferenziale.

Avanti
Avanti

Escluso l’esercizio di un’attività economica indipendente ai fini IVA del membro del CDA.