Limiti alla rettifica della base imponibile Iva ed al principio di neutralità dell’imposta
Con la sentenza C‑672/17 la Corte di Giustizia europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità di una norma del Codice Iva portoghese, che subordina la rettifica iva (per crediti inesigibili per insolvenza dei debitori soggetti iva) alla previa comunicazione al debitore della volontà di procedere in tal senso, al principio di neutralità dell’imposta e dell’art. 90 della Direttiva Iva.
La Corte, nel ribadire in base ai propri precedenti tanto la preminenza del principio di neutralità quanto il diritto, ai sensi dell’art. 90 della Direttiva, del cedente/prestatore di versare solo l’iva effettivamente dovuta a cui fa da contraltare il limite per l’amministrazione di non poter riscuotere un’imposta superiore a quella realmente percepita dal soggetto passivo a seguito di rettifica per i motivi di cui all’art. 90, ha però concluso che, in forza dell’articolo 273 della Direttiva IVA che concede discrezionalità agli Stati di individuare le formalità che i soggetti iva devono soddisfare dinanzi alle autorità tributarie allo scopo di effettuare una riduzione della base imponibile (finalizzate ad evitare evasioni e ad un’esatta riscossione dell’imposta), una norma interna che subordini la rettifica dell’Iva ad un requisito non “eccessivamente oneroso” (nello specifico la previa comunicazione al cessionario inadempiente), non si pone in contrasto con i principi esposti.
La Corte ricorda i propri precedenti in base ai quali i provvedimenti diretti ad evitare frodi o evasioni fiscali possono derogare, in linea di principio, al rispetto delle regole relative alla base imponibile dell’IVA soltanto nei limiti strettamente necessari per raggiungere tale specifico obiettivo, senza rimettere in discussione la neutralità dell’IVA.