Proroga del Reverse Charge e del Qrm (Quick Reaction Mechanism) per limitare le frodi Iva negli scambi B2B intra-Ue
A seguito della proposta della Commissione (COM 2018 – 329) del 25 maggio scorso, il Consiglio dell’Unione Europea, nell’intento di rafforzare le misure a tutela delle frodi fiscali in materia di iva, in data 6 novembre ha adottato la Direttiva 2018/1695 recante modifiche alla Direttiva Iva 112/2006, con la quale ha prorogato fino al 30 giugno 2022 (il termine scadeva il 31.12.2018) l’applicazione da parte degli Stati membri del meccanismo opzionale di reverse charge “temporaneo” sulle operazioni a rischio di frodi indicate nell’art. 199 bis della Direttiva Iva e ha modificato l’art. 199 ter (reverse charge d’urgenza) relativo al meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – QRM) che i singoli Stati possono richiedere alla Commissione di attivare contro le frodi in materia di IVA, le quali sono consumate maggiormente attraverso il regime della non imponibilità applicata fraudolentemente alle cessioni intra-Ue.
Si ricorda che, quando il nuovo sistema Iva sugli scambi B2B intraunionali andrà a regime (probabilmente dall’1 luglio 2022), il debitore dell’imposta sulla cessione intra-Ue sarà:
– il cessionario (soggetto iva), qualora in possesso dello status di soggetto passivo certificato (CTP – Certified taxable person), attribuito dallo Stato membro su richiesta dell’operatore che presenta determinati requisiti di affidabilità; il cessionario certificato, il quale se in possesso della certificazione doganale AEO sarà di diritto già “certificato”, assolverà pertanto l’imposta dovuta sulla cessione intra-Ue con il meccanismo dell’inversione contabile, analogamente all’attuale procedura;
– il cedente, qualora il cessionario non sia certificato ed in questo caso entrerà in gioco lo “sportello unico” mediante il quale l’imposta sarà addebitata in fattura dal cedente al cessionario e dal primo versata mediante lo sportello unico, applicabile oggi solo alle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione B2C (c.d. regime MOSS), senza la necessità di doversi identificare nel paese di destinazione dei beni.