Liti pendenti: rapporto tra IVA di gruppo e attribuzione del credito IVA.
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L'Agenzia delle Entrate ha affermato il divieto di attribuzione del credito IVA pregresso riversato dalla controllante in sede di definizione delle liti pendenti, per via della netta e definitiva separazione tra il credito IVA maturato antecedentemente e quello realizzato successivamente all'ingresso di una società nella procedura dell'IVA di gruppo, a seguito della novella del 2008.
Le modalità di liquidazione dell'IVA di gruppo
La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, disciplinata dal c. 3 dell'art. 73 del DPR IVA 633/72 unitamente al D.M. 13 dicembre 1979 n. 11065, modificato da ultimo dal D.M. 13 febbraio 2017 (che ha permesso l'ingresso nella procedura anche alle società di persone e individuato le modalità di comunicazione dell'opzione congiunta e della variazione dei dati), consente “alle società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell'IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo”.
In tal modo i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l'IVA da versare o il credito del gruppo, così agevolando finanziariamente i gruppi societari che con tale procedura riescono a compensare le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre.
Sotto il profilo procedurale, con la Risposta 330 E 2022 è stato chiarito che l'art. 6 del ……