La natura non decadenziale del termine per l’invio di informazioni ai fini del rimborso IVA per i soggetti non stabiliti
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Con sentenza resa nella causa C-746/22, la CGUE ha intrepretato l'art. 20 della Direttiva 2008/9 nel senso della contrarietà alla norma unionale, e più in particolare ai principi di neutralità dell'IVA e di effettività, di una disposizione interna che ritenga come decadenziale il termine di 30 giorni per comunicare informazioni a supporto dell'istanza di rimborso, privando altresì successivamente al soggetto passivo istante, in fase amministrativa o processuale, di fornire i medesimi dati che non aveva comunicato entro il termine indicato…..