Novità Accise nel Decreto Fiscale n. 124/2019 collegato alla Finanziaria 2020
Con il Decreto fiscale n. 124/2019 del 26.10.2019 collegato alla Finanziaria 2020 il Governo è intervenuto, per quel che riguarda il settore delle Accise, apportando diverse novità in chiave anti evasione modificando, ad esempio, alcune regole relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa innovando con procedure telematizzate e con l’obbligo dell’appuramento della chiusura regime entro le 24 ore dall’arrivo delle merci in deposito; ha inoltre modificato il sistema di pagamento dell’IVA anticipata per i prodotti, in regime sospensivo delle accise, estratti da un deposito, ed ha eliminato le lettere di intento ex art. 8 Dpr 633/72 per la benzina ed il gasolio per autotrazione.
L’intervento del legislatore è quanto mai opportuno in un settore nel quale si assiste ormai da anni ad un’emorragia di gettito (IVA ed Accise) che l’Unione petrolifera italiana quantifica in un’evasione di oltre 4 miliardi di euro l’anno pari a circa 3 miliardi di litri l’anno di carburante – il 10% del totale consumato in Italia – che miete tra le sue vittime sia le casse dello Stato sia i commercianti onesti, che non reggono la concorrenza dei prezzi sia i contribuenti sui quali viene ribaltato un maggior carico fiscale, sia infine i clienti che spesso si ritrovano nel serbatoio miscele alterate.
Con l’art. 5 del Decreto è stato modificato il sistema dell’appuramento della merce in sospensione di accisa, rafforzando l’informatizzazione ed il monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa (sistema EMCS), ed obbligando il depositario o destinatario autorizzato a “chiudere” la procedura entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento della merce per cercare di ovviare all’annoso sistema evasivo dei doppi viaggi, per mezzo del quale i camion che trasportavano merce soggetta ad accisa (in sospensione di imposta per mezzo del modello e-AD) potevano “moltiplicare” i trasporti utilizzando più volte il medesimo e-AD. All’appuramento entro le 24 ore segue l’obbligo di annotazione nel registro cronologico di carico e scarico. La norma ha inoltre ridotto i limiti di capacità dei depositi per uso privato, agricolo ed industriale (da 25 a 10 metri cubi) e degli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi); ha introdotto disposizioni in merito ai requisiti di affidabilità ed onorabilità (assenza di condanne penali nel quinquennio antecedente) che devono essere posseduti sia dagli “esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa” ex art. 25 TUA sia dai titolari di depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche ex art. 28 TUA; ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica alle Dogane nei trasferimenti di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali.
Con l’art. 6 del Decreto viene modificato il sistema del pagamento dell’Iva a seguito di immissione in consumo da un deposito fiscale o di estrazione dal deposito di un destinatario registrato ex art. 1 commi 937 – 943 L. 205/2017 mediante il versamento dell’Iva, a mezzo modello F24, senza possibilità di compensazione, con la specificazione sia della sospensione del pagamento per i soggetti “affidabili” (DM 13.2.2018) dai quali sono però esclusi i gestori dei depositi di dimensioni inferiori ai 3000 metri cubi (limite rideterminabile con D.M.) sia che le cessioni e i trasferimenti in sospensione di accisa sono anche in sospensione di Iva. Si rammenta che sulla complessa applicazione dei co. 937 – 943 art. 1 legge 205/2017 era intervenuta a dirimere alcune questioni interpretative la Circolare 18 E del 7.8.2019. Viene poi esclusa la possibilità di emettere lettere di intento ex art. 8 Dpr 633/72 per le cessioni e le importazioni definitive di gasolio e benzina per autotrazione (c. 937) ad eccezione, a determinate condizioni, delle imprese di trasporto di merci e di persone che acquistano gasolio “commerciale” (art. 24-terdel TUA) ai fini dello svolgimento della propria attività.
Con l’articolo 7 viene introdotto un nuovo sistema di tracciabilità per gli oli lubrificanti nel territorio nazionale mediante l’obbligo di circolazione con un “Codice amministrativo di riscontro” emesso dal sistema informatizzato delle Dogane da annotare sulla documentazione di trasporto per contrastare la vendita illecita degli oli o come carburanti per autotrazione o come combustibili per riscaldamento.
Con l’articolo 8 è previsto, dal 1.1.2020, che il rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale per le attività di autotrasporto di persone e merci avvenga nel limite quantitativo di “un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo”.
Con l’articolo 10 viene estesa, con dotazione da effettuarsi entro il 30.6.2020, l’applicazione del sistema di tracciatura Infoil (sistema informatizzato di telemisura storicizzata del controllo in tempo reale del flusso delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa nei depositi nazionali di produzione ex DM 169/09) a tutti i depositi fiscali di stoccaggio (commerciali) dei prodotti energetici di capacità superiore ai 3000 metri cubi la cui estensione era già stata autorizzata (ai fini accertativi in via sperimentale) dalla Direzione Centrale delle Dogane con la Circolare 19 D del 1.8.2016. Con l’articolo 10 è introdotto, entro il 30 giugno 2020, l’obbligo di utilizzo del DAS telematico o elettronico (Documento Accompagnamento Semplificato “per accise assolte”) in capo agli esercenti i depositi, per la circolazione nel territorio nazionale del gasolio e della benzina per uso carburazione, la cui sperimentazione era iniziata nel maggio 2019 e, una volta a regime, sostituirà la bollatura a secco (DAS cartaceo).