Obbligazioni doganali: le circostanze eccezionali e la richiesta di proroga dell’ammissione temporanea
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La Corte UE ha escluso la nascita dell’obbligazione doganale daziaria, nonché quella ai fini IVA, per presunta inosservanza doganale del regime doganale speciale dell’ammissione temporanea, a fronte del mancato rispetto, da parte del soggetto unionale, del termine entro il quale procedere alla riesportazione di un bene in precedenza introdotto in ammissione temporanea in esenzione totale dalla fiscalità daziaria, ciò per l’evidenza di una violazione formale e per l’assenza originaria di un tentativo di frode.
Il caso
Il caso ha riguardato una società svedese che chiedeva ed otteneva dalla dogana di competenza l' autorizzazione al regime doganale speciale dell'ammissione temporanea di un'automobile da competizione dagli Stati Uniti alla Svezia. La società intendeva importare l'automobile per utilizzarla in competizioni sportive all'interno dell'UE, le quali dovevano durare fino all'8 settembre 2019, per poi successivamente riesportarla.
Ottenuta l'autorizzazione, il 30 aprile 2019 introduceva l'automobile nel paese. Tuttavia, le condizioni poste dalla dogana per la concessione dell'autorizzazione prevedevano che l'automobile fosse riesportata entro il 30 luglio 2019, vale a dire prima della conclusione delle competizioni sportive.
Ciò posto, l'auto non veniva riesportata fino al 19 settembre 2019, senza che tale aspetto costituisse un tentativo di frode, e ciononostante la dogana svedese contestava la nascita dell'obbligazione doganale.
Il giudice svedese di primo grado aveva già derubricato (come poi fatto dalla Corte UE in sentenza) la questione sostenendo che l'obbligazione doganale, IVA compresa, fosse estinta ai sensi dell'art. 124, par. 1, lett. h), del Codice Doganale dell'Unione…..