Senza Iva l’indennità per la perdita dell’avviamento

IVA

Su La Settimana Fiscale n. 16/2021 de Il Sole 24 Ore un contributo sull’intervento della Cassazione n. 23515/2020 circa l’applicazione dell’Iva sull’indennità per la perdita di avviamento commerciale, che vede contrapporsi la tesi delle Entrate (prestazione di servizi) a quella di dottrina e giurisprudenza prevalente (esclusione per assenza di sinallagma), confortate, le ultime, anche dal precedente della Corte UE C-63/92 circa l’esclusione da IVA dell’indennità, che può rilevare quale ristoro “compensativo” della perdita di avviamento commerciale.

Di recente la Corte di Cassazione (sentenza 27 ottobre 2020, n. 23515) ha confermato il proprio consolidato orientamento circa il non assoggettamento ad Iva dell’indennità per la perdita di avviamento commerciale da erogare alla cessazione di taluni contratti di locazione. L’agenzia delle Entrate, invece, ritiene che l’indennizzo sia da assoggettare ad Iva. Ad oggi non c’è ancora una pronuncia da parte della Corte di Giustizia Ue, pertanto occorre farsi guidare dai principi che regolano la materia.

Indietro
Indietro

Web tax dovuta per il 2020, versamento e dichiarazione

Avanti
Avanti

Obbligazione doganale ai fini daziari e IVA all'importazione. La seconda si “adatta” alla prima. La posizione della Corte di Giustizia.