Temporanea esportazione per lavorazioni rese all’estero.

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile sul Commercialista Telematico.

Un commento alle criticità della tassazione in Dogana, ai fini daziari ed IVA, delle merci in re-importazione oggetto di lavorazioni all’estero in regime doganale speciale di perfezionamento passivo.

La merce inviata all’estero per essere oggetto di lavorazioni può uscire dal territorio doganale della UE vincolando i beni al regime:

  • di esportazione;

  • di perfezionamento passivo

Esportazione senza cessione e impatto fiscale: normativa e procedure

In assenza del trasferimento della proprietà e di un corrispettivo, il valore della merce esportata non entra nel computo del plafond per ottenere lo status di esportatore abituale (Risoluzione 22 gennaio 2002, n. 19/E).

La merce uscirà dal territorio doganale dell’Unione mediante una lista valorizzata (strumento più idoneo al caso specifico rispetto alla fattura pro-forma; cfr. Risposta interpello Agenzia Entrate 22.12.2021 n. 855).

Qualora alcuni beni venissero ceduti mentre permangono all’estero sarà effettuata un’operazione non soggetta ad IVA, per carenza del requisito della territorialità, ai sensi dell’art. 7-bis, DPR 633/1972.

Diversamente, i beni che rientreranno in Italia saranno oggetto di una importazione e sconteranno i diritti doganali (dazi e IVA) per il valore della merce oltre al valore della lavorazione……

Indietro
Indietro

La riforma del sistema sanzionatorio tributario. Il D.Lgs. n. 74/2000.

Avanti
Avanti

La disciplina fiscale degli enti sportivi dilettantistici.