NUOVE PROCEDURE DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ESPORTAZIONE EUR 1, EUR MED ED ATR.
Nota Dogane n. 91956 del 26.7.2019
Importanti indicazioni sono giunte dalle Dogane con la Nota 91956/2019 di ieri in merito alla richiesta, per le autorizzazioni alla presentazione delle merci presso un luogo diverso dalla dogana o presso la stessa dogana, di applicare la previdimazione dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED ed ATR, prevista per le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione di cui alla delle Dogane n. 6305/2003 richiamata anche dalla circolare n. 11/D 2010.
Si ricorda che i certificati di circolazione su indicati vengono emessi nell’ambito degli scambi commerciali con i Paesi che hanno concluso un accordo di libero scambio con l’Unione Europea e permettono all’importatore nel Paese di destinazione di non pagare i dazi o di pagarli in misura ridotta.
Con la nota in commento le Dogane hanno modificato i propri precedenti di prassi per orientarsi verso quella che, dal 22.1.2020, sarà la procedura normale in tema di esportazione verso paesi accordisti per i quali è previsto reciproco trattamento preferenziale, ovvero la certificazione dell’origine non più basata sulla previdimazione dei certificati bensì sull’autodichiarazione resa dagli esportatori.
Con la nota in commento l’Agenzia ha ricordato che, a partire dal 22 gennaio 2020 (180 giorni dalla nota in commento), non sarà più possibile applicare la procedura di previdimazione dei certificati che viene oggi utilizzata e che consente agli operatori doganali di prendere in carico giornalmente i certificati previdimati dalla Dogana e di procedere al loro rilascio contestualmente alla spedizione, previa raccolta della documentazione giustificativa dell’origine preferenziale.
La nuova procedura per la richiesta dei certificati EUR1, EUR MED ed ATR sarà la seguente:
1. Presentazione in dogana del formulario di domanda del certificato, corredato di tutti gli elementi a comprova dell’origine preferenziale della merce che verrà esportata
2. istruttoria della dogana
3. Rilascio del certificato di circolazione
Se la nuova procedura come descritta appare nettamente più dispendiosa in termini di tempo ed energie per gli operatori, molto più agevole e rapida si presenta l’alternativa che la stessa Agenzia promuove anche alla luce delle modifiche e delle innovazioni legislative unionali.
L’Agenzia ricorda, infatti, che la scelta del legislatore unionale si è indirizzata verso un sistema di prove dell’origine fondato sull’autodichiarazione resa dall’esportatore tramite l’ottenimento dello status di Esportatore Autorizzato e l’iscrizione al REX.
Sia le vigenti disposizioni integrative unionali sia gli accordi preferenziali prevedono, quale prova dell’origine, in alternativa ai certificati di circolazione, la compilazione e l’emissione – da parte del soggetto esportatore – di una dichiarazione su fattura, o su altro documento commerciale, resa secondo il modello allegato allo specifico accordo. Tale possibilità rappresenta una “concreta agevolazione” per gli esportatori ai fini dell’attestazione del carattere originario di un determinato prodotto, in quanto evita il ricorso all’onerosa procedura di richiesta di certificati in occasione di ogni spedizione.
La dichiarazione di origine può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:
– dall’esportatore autorizzato;
– dall’esportatore registrato al sistema REX (al momento prevista solo nell’accordo UE-Canada ed UE-Giappone);
– da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.
L’ esportatore autorizzato è colui il quale, al ricorrere di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, può direttamente attestare il carattere originario di un determinato prodotto mediante una dichiarazione, resa su fattura o altro documento commerciale, indipendentemente dal valore delle operazioni di esportazione (per valori fino a 6.000 euro la dichiarazione può̀ essere rilasciata invece da qualsiasi esportatore, ancorché privo dello status di esportatore autorizzato). L’auto-dichiarazione sulla fattura o altro documento commerciale che identifica i prodotti esportati ha l’identico valore giuridico dei certificati di circolazione.
La qualifica di esportatore autorizzato può essere richiesta entro l’ambito degli accordi preferenziali che prevedono tale figura. Ciascun accordo preferenziale concluso fra Ue e paesi/gruppi di paesi terzi che utilizza l’istituto dell’esportatore autorizzato crea il proprio quadro giuridico, per cui gli operatori titolari del predetto status dovranno essere a conoscenza delle pertinenti disposizioni ivi contenute e soddisfare le condizioni e i requisiti per ottenere la concessione del provvedimento di autorizzazione.
Nella nota in commento l’Agenzia fa un ulteriore precisazione in merito alla qualifica di esportatore autorizzato in capo agli spedizionieri doganali ed alle case di spedizione, affermando il loro diritto ad ottenere la qualifica in questione dal momento che il documento contenente le “Linee guida per gli esportatori autorizzati” della Commissione europea, attualmente in corso di finalizzazione, non prevede un’espressa ed esplicita esclusione dei predetti operatori commerciali dalla possibilità di richiedere il rilascio del provvedimento di autorizzazione.
Con il sistema degli esportatori registrati (sistema REX), basato su un principio di autocertificazione ed avviato il 1° gennaio 2017 per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), con applicazione graduale per i paesi beneficiari nel corso del periodo transitorio fino al 30 giugno 2020, ed utilizzato altresì per la certificazione dell’origine nel quadro degli Accordi commerciali preferenziali bilaterali tra l’UE ed i Paesi partner (allo stato attuale il sistema REX è in uso nell’Accordo UE/Canada CETA e nell’Accordo UE/Giappone), è consentito agli esportatori registrati di certificare l’origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale.
Il sistema Rex sostituirà progressivamente l’attuale sistema di certificazione dell’origine tramite il certificato di origine e darà maggiori responsabilità all’operatore, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione della normativa doganale.