Esenzione Accise per il Bunkeraggio di navi da diporto assimilate a navi da trasporto commerciali.
Con la sentenza n. 15337/2019 la Cassazione, in tema di esenzione Accise nei casi di bunkeraggio (rifornimento di combustibile) di navi da diporto, ha correttamente interpretato l’art. 254 comma 1 del TULD, nel senso di ritenere assimilabili alle navi mercantili/commerciali anche le navi da diporto le quali erano state noleggiate dalla società ricorrente ai soli fini commerciali, come si evinceva in giudizio dai contratti di noleggio allegati che rivelavano il preciso utilizzo dei beni noleggiati.
All’art. 254 del TULD secondo cui i beni costituenti provviste di bordo sulle navi in partenza oggetto di bunkeraggio “si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati”, fanno eccezione le navi da diporto, alle quali però si applica la medesima disciplina alla triplice condizione che siano in partenza dal porto entro otto ore dall’imbarco, che la partenza venga annotata sul giornale delle partenze e arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale delle partenze ed arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale dall’autorità marittima o doganale estera.
In mancanza di una delle tre condizioni “i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale”.
A ciò si aggiunga che, stante la presunzione normativa per cui le navi da trasporto sono assimilate alle navi mercantili o commerciali per cui possono godere dell’agevolazione dell’art. 254, la destinazione dei mezzi al trasporto può essere ricavata, altresì, anche sulla base di “impegni contrattuali tra le parti che individuino linee prestabilite e precise scadenze” e che denotano finalità esclusivamente commerciali, salva la prova di una simulazione delle pratiche di partenza volta a beneficiare fraudolentemente dell’agevolazione.
La Corte quindi, correttamente, ha ritenuto che, al di là della sussistenza delle tre condizioni del comma 2 dell’art. 254 del TULD, sia possibile “assimilare” alle navi da trasporto commerciale anche le unità diportistiche qualora l’oggetto “commerciale” dell’attività svolta sia desumibile ad esempio dai contratti di noleggio delle imbarcazioni da diporto.