Impugnabilità diretta delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)
Con la pronuncia del luglio scorso la Cassazione (sentenza n. 19998/2019), ricordando che l’elencazione degli “atti impugnabili” ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 pur tassativa va interpretata in senso estensivo, ha concluso per l’impugnabilità diretta delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV), ritenendole portatrici della pretesa tributaria erariale e rientrando, quindi, tra gli atti autonomamente impugnabili.
La Corte ha affermato che da una lettura “coordinata” della norma sulle ITV tanto nel vecchio Codice Doganale (art. 12 del Reg. 2913/1992) quanto nel nuovo (art. 33 del CDU che ha reso vincolante la risposta), una volta richiesta l’ITV, l’importatore istante non poteva “di fatto” (e non può ora in maniera espressa) discostarsi dalla classificazione indicata dall’Amministrazione in relazione alla merce successivamente importata, se non alla condizione di esporsi ad un avviso di rettifica da parte delle Dogane, ove l’aliquota daziaria in concreto applicabile fosse risultata in misura diversa rispetto a quella risultante dalla classificazione contenuta nella ITV.
Dal momento che la risposta delle Dognae “cristallizza” la classificazione e l’origine delle merci, è in re ipsa la volontà dell’Amministrazione in ordine all’aliquota daziaria applicabile in relazione ad un determinata merce, da ciò discendendo, a detta della Corte, l’autonoma impugnabilità della ITV ricevuta.
La Corte ha concluso con il seguente principio di diritto: “In materia doganale, le informazioni tariffarie vincolanti (IW) rilasciate su richiesta dell’importatore dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche se non rientranti tra gli atti tassativamente elencati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sono autonomamente impugnabili dal destinatario, manifestando la volontà dell’amministrazione in ordine all’aliquota daziaria applicabile in relazione ad un determinata merce oggetto di importazione”.