IVA E DEPOSITI FISCALI DI PRODOTTI ENERGETICI
Modalità di applicazione dell’IVA nei casi di immissione in consumo o estrazione dei carburanti per autotrazione dai depositi fiscali.
Con la Circolare 18/E del 7.8.2019, l’Agenzia delle Entrate, a seguito delle norme in chiave antifrode di cui alla legge di bilancio 2018 (commi da 937 a 943 dell’art. 1), è intervenuta per specificare le corrette procedure in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili.
Le norme richiamate, che si inseriscono nel contesto di lotta alle frodi legate all’illecita immissione in consumo nel territorio di prodotti energetici per finalità di autotrazione, prevedono che l’immissione da un deposito fiscale o l’estrazione dei suddetti beni sia subordinata al versamento dell’Iva mediante il modello F24, senza lacuna possibilità di compensazione, effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei depositi procede a immettere in consumo o ad estrarre i prodotti.
Con la Circolare in commento, che segue i primi interventi esplicativi (D.M. 13.2.2018, Ris. N. 18/E 2018 e Provv. Dir. Entrate del 1.3.2018), l’Agenzia ha chiarito i seguenti ulteriori dubbi applicativi:
il regime Iva in parola è riservato solo ai carburanti per motori per autotrazione con esclusione di quelli finalizzati ad altri usi (trasporti aerei, ferroviari, navigazione marittima ed usi agricoli);
l’estrazione del carburante per autotrazione da un deposito fiscale o da un deposito di un destinatario registrato e/o la sua immissione in consumo sono subordinate al versamento dell’Iva, a prescindere dalla provenienza (nazionale, unionale o extraunionale) del carburante;
le norme si applicano solo per quei carburanti di proprietà di soggetti terzi rispetto all’esercente dell’impianto, con esclusione degli stabilimenti di produzione ex art. 23 comma 1 del TUA (d.lgs. 504/1995);
il regime sospensivo dell’Iva ex art. 1 comma 939 della legge di bilancio 2018, si interpreta nel senso di escludere da imposizione le compravendite di carburanti, custoditi nei depositi, e la loro circolazione tra depositi fiscali o tra un deposito fiscale ed un deposito di un destinatario registrato;
è escluso il versamento dell’Iva nei casi di immissione in consumo attuata per conto di un soggetto cd. “affidabile” o che presti “idonea garanzia”;
riguardo la determinazione della base imponibile Iva occorre riferirsi al valore dell’operazione di introduzione solo per i prodotti che non siano stati oggetto di cessione all’interno del deposito; di contro, se i prodotti siano stati oggetto di compravendita, si dovrà necessariamente (e non alternativamente) considerare il valore dell’ultima cessione effettuata; si aggiunge che “la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione”, di talché le prestazioni di servizi rese all’interno del deposito e relative ai carburanti in questione saranno fatturate al committente senza addebito dell’imposta.
è previsto il pagamento dell’Iva in dogana in fase di importazione e l’esenzione della stessa in fase di immissione in consumo o estrazione solo qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto importatore; viceversa l’Iva sarà dovuta nei casi di immissione/estrazione da parte del successivo/secondo acquirente non importatore.
date le difficoltà interpretative della norma, l’Agenzia conferma che per le violazioni commesse prima del 7 agosto 2019 è esclusa l’applicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza, sempre che l’imposta sia stata assolta.