Z.E.S. Zone Economiche Speciali nel Sud Italia

Opportunità tra agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative

Con D.P.C.M. n. 12/2018 sono state introdotte in Italia le Z.E.S. (Zone economiche speciali) che rappresentano aree geografiche circoscritte, comprendenti almeno un’area portuale, nell’ambito delle quali viene applicata una legislazione economica differente rispetto a quella applicata nel resto del Paese e nelle quali vengono previste agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.

Tutte le imprese operanti nel territorio di una ZES possono beneficiare di un pacchetto di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta, incentivi economici e semplificazioni amministrative.

Con la disposizione di legge n. 91/2017 sono stati previsti benefici fiscali (credito di imposta) alle piccole, medie e grandi imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone individuate dalla legge.

IL credito d’imposta ZES è utilizzabile, a partire dal 25 settembre 2019, in compensazione con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

La Regione Puglia è l’unica regione del Sud Italia ad aver istituito ben due Zone Economiche Speciali, la ZES Ionica e la ZES Interregionale Adriatica. 

L’agevolazione è estesa sia alle imprese già esistenti sia a quelle di nuova costituzione e garantisce, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, la possibilità di utilizzare un credito d’imposta dell’ammontare di 50 milioni di euro in relazione al costo complessivo dei beni acquisiti per ciascun progetto di investimento.

Il credito d’imposta è attribuito nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie e del 10% per le grandi imprese.

Per godere delle agevolazioni nelle ZES le società beneficiarie devono mantenere la propria attività d’impresa per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione pena la revoca dei benefici goduti e non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento; la durata della ZES non può superare i quattordici anni, prorogabile fino a sette anni su richiesta delle Regioni interessate.

Il credito d’imposta è utilizzabile sia per l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, sia per la realizzazione delle opere murarie.

Ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, le società interessate sono tenute ad effettuare entro il 31 dicembre 2020 la comunicazione per la fruizione del credito di imposta utilizzando il modello presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-09-08-2019).

Ogni impresa può presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno.

Se la comunicazione si riferisce a più progetti d’investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A sul sito dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-09-08-2019).

Un altro aspetto interessante riguarda la futura creazione, nell’ambito del perimetro delle ZES, di Zone Franche Intercluse come previste dagli articoli da 243 a 249 del C.D.U..

Si aggiunga che, con l’art. 3-ter del D.L. 135/2018 a far data dal febbraio 2019, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina delle Z.E.S. di cui all’art. 5 del D.L. 91/2017.

Tra le agevolazioni in parola nell’avviare un’attività produttiva nelle ZES si sottolinea la riduzione della metà dei tempi dei procedimenti amministrativi in materia di VIA (valutazione d’impatto ambientale), in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), in materia edilizia, in materia di autorizzazione paesaggistica ed in materia di concessioni demaniali portuali, nonché la rimodulazione dell’IRAP per le imprese che investono in area ZES e l’esenzione delle spese d’istruttoria dovute ai Consorzi ASI per le imprese in area ZES.

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ISTANZA DI REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO DOGANALE SULLA BASE DI DOCUMENTI PREESISTENTI ALL’ IMPORTAZIONE.

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IVA E DEPOSITI FISCALI DI PRODOTTI ENERGETICI