ISTANZA DI REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO DOGANALE SULLA BASE DI DOCUMENTI PREESISTENTI ALL’ IMPORTAZIONE.

Con la sentenza 7976/2019 la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in tema di revisione dell’accertamento doganale ex art. 78 del CDC (vigente ratione temporis) su istanza della società importatrice, la quale aveva chiesto l’applicazione del trattamento daziario preferenziale, allegando i relativi certificati di provenienza delle merci, non prodotti in occasione della presentazione delle stesse in dogana, ciò al fine di ottenere il riesame della dichiarazione doganale (anche) alla luce di documenti acquisiti successivamente alla definizione dell’accertamento.

La tesi delle Dogane, rigettata in toto dalla Corte, era di ritenere esistente un’obbligo della contribuente, al fine del trattamento daziario agevolato, di presentare una dichiarazione doganale “incompleta” e depositare, nel termine di un mese, la dichiarazione sostitutiva o complementare.

Dalla lettura dell’art. 78 CDC e dell’art. 11 d.lgs. 374/1990, la Corte ha correttamemte dedotto la possibilità per il dichiarante di presentare nuovi elementi atti ad essere presi in considerazione dalle autorità doganali anche successivamente alla dichiarazione in dogana, in quanto la ratio di tali disposizioni risiede nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale, potendosi concludere la revisione anche favorevolmente al contribuente nel caso di inesatezze dei dati posti a base della dichiarazione doganale.

L’incompletezza o l’inesattezza dei dati deve attenere ad “errori od omissioni materiali”, ovvero ad “errori di interpretazione del diritto applicabile”, con riferimento ad errori involontari dell’interessato, di fatto o di diritto, commessi in sede di accertamento della dichiarazione e non può essere, invece, conseguenza di una scelta contrattuale da questi liberamente effettuata in un momento successivo alla presentazione della merce in dogana.

Dal momento che l’istanza di revisione del dichiarante è frutto di errore nell’individuazione del regime daziario applicabile alla merce, in virtù della omessa considerazione del paese di origine della stessa e, quindi, di un fatto oggettivo preesistente alla dichiarazione, la Corte ha concluso circa la sussistenza delle condizioni per la procedura di revisione ex art. 78 del CDC, a nulla rilevando il fatto che la norma prevede la possibilità per il dichiarante di presentare una c.d. dichiarazione incompleta, non preclusiva della diversa procedura, attivata nel caso in esame, del pagamento dei dazi nella misura piena ed esercizio del diritto alla restituzione dell’importo indebitamente versato previa istanza di revisione dell’accertamento.

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