Dal 1° ottobre operativo il nuovo sistema di invio telematico per la gestione delle domande per I.T.V. e A.E.O.
Continua il processo di digitalizzazione dei sistemi di interscambio delle informazioni tra operatori, Commissione e Dogane europee alla luce dell’art.6 del CDU che ha imposto agli stati membri la informatizzazione delle procedure di scambio e di archiviazione delle medesime disponendo che “tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”.
Al riguardo, con Comunicato del 20.9.2019 n. 133103 le Dogane hanno ricordato che dal 1° ottobre 2019, in applicazione dell’art.6 del C.D.U. (Reg. 952/2013), è disponibile il nuovo sistema predisposto dai servizi tecnici della Commissione europea per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni relative al rilascio delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e delle autorizzazioni Operatore Economico Autorizzato (AEO) come previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/578 che stabilisce “il programma di lavoro per attuare i sistemi elettronici necessari all’applicazione del codice che devono essere sviluppati mediante i progetti elencati nella sezione II dell’allegato di tale decisione”; sarà, al riguardo, fornito agli operatori commerciali un’interfaccia armonizzata a livello UE per presentare le domande di ITV e AEO, nonché per ricevere la relativa decisione per via elettronica, accedendo al Trader Portal al link: https://customs.ec.europa.eu/gtp/.
Dal 1.10.19, quindi, per la presentazione delle istanze per ITV o AEO non sarà più possibile utilizzare i modelli cartacei pena il loro rigetto, bensì unicamente il canale telematico del Trader Portal europeo.
Secondo il Comunicato delle Dogane, inoltre, gli eventuali campioni necessari al rilascio delle ITV dovranno essere inviati all’Ufficio tariffa e classificazione facendo riferimento al numero di registrazione della domanda generato dal sistema e, in tema AEO, rimane fermo l’obbligo di presentare, in allegato all’istanza, il questionario di autovalutazione debitamente compilato.
Si aggiunga, al riguardo, che le disposizioni tecniche relative allo sviluppo ed all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni di cui all’art. 6 del CDU sono state da ultimo precisate dal Regolamento n. 2019/1026 del 21 giugno 2019 il cui art. 1, nel richiamare la decisione di esecuzione (UE) 2016/578, si applica ai sistemi elettronici quali le Customs Decisions, al sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) , al sistema delle Informazioni Tariffarie vincolanti europee (EBTI), al sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), ed infine al sistema dell’operatore economico autorizzato (AEO).