Valore in dogana: decisioni relative alle Informazioni vincolanti.
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.
A partire da dicembre 2027, sarà efficace, nell'ambito del più ampio Sistema delle Decisioni Doganali, lo strumento, già in parte previsto dal Codice Doganale dell'Unione (CDU), delle Informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana.
Le norme di riferimento
Tali novità, contenute nei regolamenti UE 2024/1072 e 2024/1071 della Commissione del 25.1.2024, pubblicati sulla G.U.U.E. il 15.4.2024, si innestano esclusivamente nel tessuto normativo delle disposizioni complementari al CDU (Reg. UE 952/2013), rispettivamente nel Reg. delegato UE 2015/2446 (RD) e nel Reg. di esecuzione UE 2015/2447 (RE), pur prevedendo l'opportuno coordinamento con il regolamento base (CDU) contenente le norme di riferimento in materia.
I consid. nn. 1) e 2) del Reg. 2024/1072 ricordano che l'art. 33, par. 1, del CDU, dispone che la Dogana, subordinatamente a talune condizioni, adottano decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV) e decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO).
Il successivo art. 35 del CDU dispone che le autorità doganali, in casi specifici, adottano decisioni relative a informazioni vincolanti per quanto riguardaaltri fattori di cui al titolo II dello stesso CDU, tra i quali rientra (può rientrare) il Valore in dogana delle merci, di cui al Titolo II, capo 3, del Reg. 952/2013.
Le Informazioni vincolanti
Tali strumenti rientrano tra i mezzi …..