Violazione del regime doganale di ammissione temporanea per la circolazione di veicoli extra UE

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Con la sentenza in esame, la Cassazione ha escluso la ricorrenza, ai fini del beneficio della fiscalità daziaria, del regime doganale speciale dell’ammissione temporanea nel territorio doganale unionale di mezzi di trasporto appartenenti a società stabilite fuori da tale territorio, qualora vi sia un utilizzo di tale mezzo da parte del legale rappresentante, residente abitualmente in Italia e non avente con la società un rapporto di dipendenza lavorativa che potrebbe viceversa valorizzare il beneficio ai fini daziari ed IVA, qui invece escluso.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di una sanzione amministrativa ex art. 216 d.P.R. 43/1973 (TULD - Testo unico delle leggi doganali ), alla quale seguiva un provvedimento di confisca , irrogata nei confronti del conducente, cittadino italiano e residente in Italia, legale rappresentante di una società svizzera , proprietaria dell'autoveicolo confiscato e ivi immatricolato.

Tale veicolo veniva fermato e confiscato dall'autorità italiana, una volta attraversato il confine svizzero ed introdotto nel territorio doganale unionale, per la violazione della normativa unionale ed interna , recante i requisiti per l'introduzione nel territorio doganale in esenzione dalla fiscalità daziaria in applicazione del regime doganale speciale dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto, per la durata massima prevista dall'art. 217, par. 1, lett. c), del Reg. UE 2446/2015.

Già i giudici di merito, coerentemente al sistema doganale unionale ed interno, rigettavano le argomentazioni di parte contribuente, facendo corretta applicazione tanto del TULD quanto del Reg. UE 2013/952 (CDU - Codice Doganale dell'Unione) e del suo Reg. delegato 2015/2446, in relazione al mancato rispetto ……..

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