Attività accertativa in Dogana e sospensione dei pagamenti nel periodo emergenziale sanitario. La Nota delle Dogane n. 95986/2020.

Con la nota del 19 marzo 2020 n. 95986 l’Agenzia delle Dogane, in relazione al D.L. Cura Italia n. 18/2020, ha chiarito di non poter sospende la propria attività accertativa in linea doganale a mezzo accertamenti che diventano esecutivi trascorsi 10 giorni dalla loro notifica ex comma 3-bis dell’art. 9 del DL 16/2012, con ciò differenziandosi dai termini più dilatati dei coirrispondenti accertamenti esecutivi sulle imposte interne.

La posizione espressa della Dogane, probabilmente comprensibile perché soggetta alla normativa sovranazionale ed alla interpretazione che di questa ne danno gli organi europei, segue la risposta fornita al riguardo dalla Commissione europea la quale ha affermato di “non avere in programma di posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l’UE da parte degli operatori economici”.

La nota delle Dogane si è soffermata sull’analisidi più articoli contenuti nel D.L. 18/2020.

L’art.67 comma 1 dispone la sospensione “dall’8marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, dicontrollo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degliuffici degli enti impositori”. Le Dogane chiariscono l’esclusione della disposizionein oggetto dal campo delle norme doganali per la evidente supremaziainterpretativa degli organi europei a disporre eventuali deroghe.

Diqui l’obbligo per le Dogane di non discostarsi dai precetti dell’art. 103 delCDU (Codice doganale dell’Unione) che fissa il termine prescrizionale ordinario(ipotesi non penali) in tre anni dalla data della nascita dell’obbligazionedoganale e dell’art. 12 della Legge Europea n. 37 del 3.5.2019 che fissa laprescrizione in sette anni per le ipotesi di reato “qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga aseguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notificadell'obbligazione doganale è di sette anni”.

Daquanto sopra emerge che le Dogane continueranno la loro attività accertativaanche nel periodo di “sospensione” valido, quindi, soltanto per le imposte dicompetenza dell’Agenzia delle Entrate, per non incorrere in decadenze nonaltrimenti sanabili.

Conl’art. 68 del DL 18/2020 è stata sospesa l’esecuzione degli accertamentiesecutivi doganali scadenti nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, conobbligo di effettuare i versamenti oggetto di sospensione entro il 30 giugno.

Al riguardo leDogane hanno osservato che “ladisposizione in commento interviene in materia di riscossione coattiva deldebito doganale relativo anche alle risorse proprie tradizionali, la cuidisciplina, ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 1, del Codice Doganaledell’Unione, è riservata alla legislazione dello Stato membro. Conseguentemente la sospensione in esametrova applicazione anche per le partite di ruolo afferenti lerisorse proprie tradizionali e gli altri diritti doganali riscossiall’importazione”.

Sul punto, quindi, nulla di differente rispetto alla disciplina previstaper i Tributi interni.

Con il comma 3 dell’art. 92 del DL richiamato viene disposto loslittamento di ulteriori 30 giorni per il pagamento dei diritti doganali, senza applicazione diinteressi, in scadenza tra il 17 marzo ed il 30 aprile 2020, relativi ai c.d. conti di debito disciplinati dagli artt.78 e 79 del TULD (Testo unico delle leggi doganali 43/1973), esclusivamente perquei soggetti che gestiscono “servizi di trasporto merci” indicati nella lett. n) dell’art. 61 del DL18/2020.

Si tratta, al riguardo, di un’agevolazioneconsistente nel pagamento differito di un debito “certo” in quanto determinatosulla base della dichiarazione doganale nonché relativo aimportazioni effettuate in un periodo predefinito, consentita nei confronti di quegli operatori professionali (trasportomerci, spedizionieri doganali, interporti, imprese di spedizione internazionale)autorizzati dalle Dogane, che effettuano con carattere di continuità operazionidoganali, “di ottenere la libera disponibilitàdella merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sonoannotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito”, saldato allafine di un determinato intervallo di tempo fissato dall’Amministrazione e noneccedente i trenta giorni.

Da ultimo, con l’art. 103, è stata prevista la sospensione,dal23 febbraio al 15 aprile 2020, “delcomputo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativisu istanza di parte o d’ufficio”.

Detta sospensione, secondo le Dogane, è inapplicabile al procedimento amministrativo doganale in quanto confliggente con le disposizioni, in tema di Custom Decisions (v. il Reg. UE 1026/2019), di cui all’art. 22 del CDU, il quale impone dei termini ben definiti alle parti (operatori ed Amministrazioni) per il rilascio di provvedimenti amministrativi su istanza di parte (verifica dell’istanza entro 30 giorni, risposta entro 120 giorni, ulteriore proroga per la risposta non superiore a giorni 30).

Le Dogane, quindi, continueranno ad osservare i termini canonici per l’emanazione di provvedimenti gestiti sia in ambito Custom Decisions sia al di fuori di queste.

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Decisione Ue C 2020/2146. Sospensione dei Dazi doganali ed IVA sui presidi sanitari per Covid-19.

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