Decisione Ue C 2020/2146. Sospensione dei Dazi doganali ed IVA sui presidi sanitari per Covid-19.

Con la Decisione Ue C (2020) 2146 emessa in data odierna la Commissione, deliberando su domanda degli Stati membri interessati dall’emergenza epidemiologica, ai sensi degli artt. 74 e 76 del Regolamento UE 1186/2009 in tema di franchigie doganali, ha approvato le loro istanze finalizzate alla sospensione temporanea dei dazi doganali e dell’IVA (Direttiva 132/2009) sulle importazioni dai paesi terzi di presìdi medici (mascherine facciali, dispositivi di protezione, kit di analisi, ventilatori ed altre attrezzature mediche) per contribuire alla lotta contro il coronavirus, agevolando sul piano finanziario l’acquisto del materiale medico occorrente alle strutture sanitarie.

Nella Decisione si legge: “Goods shall be admitted free of import duties within the meaning of Article 2 (1) (a) of Regulation (EC) No 1186/2009 and exempted of value added tax (VAT) on the imports within the meaning of Article 2 (1) (a) of Directive 2009/132/EC”.

La misura esentativa si applica per un periodo di 6 mesi con la possibilità di ulteriore proroga.

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Estensione della proroga di pagamento dei diritti doganali. Direttoriali delle Dogane n. 121878 e 121877 del 21.4.2020.

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Attività accertativa in Dogana e sospensione dei pagamenti nel periodo emergenziale sanitario. La Nota delle Dogane n. 95986/2020.