Estensione della proroga di pagamento dei diritti doganali. Direttoriali delle Dogane n. 121878 e 121877 del 21.4.2020.

All’indomani della Determinazione Direttoriale n. 98638 del 24.3.2020, con la quale le Dogane, ai sensi del comma 3 dell’art. 92 del Cura Italia, disponevano la sospensione dei diritti doganali dal 23.3. al 30.4 per i soli soggetti esercenti l’attività di trasporto merci individuati dai codici ATECO contenuti nella determina agenziale indicata, i quali procedevano alla liquidazione dei tributi in linea doganale con la procedura del “conto di debito” di cui agli artt. 77 e 78 del TULD, l’Agenzia è stata “sollecitata” dagli operatori ed associazioni di categoria che liquidano anch'essi i diritti doganali con il conto di debito ma che non rientrano nei codici ATECO individuati, ad estendere anche nei loro confronti la proroga del versamento dei dazi in Dogana in ragione della scarsa liquidità dovuta alla sospensione generalizzata dei traffici.

Si rammenta che l’agevolazione di cui agli artt. 77 e 78 del TULD consiste nel pagamento differito di un debito “certo” in quanto determinato sulla base della dichiarazione doganale nonché relativo a importazioni effettuate in un periodo predefinito, consentita nei confronti di quegli operatori professionali (trasporto merci, spedizionieri doganali, interporti, imprese di spedizione internazionale) autorizzati dalle Dogane, che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali, “di ottenere la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito”, saldato alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall’Amministrazione e non eccedente i trenta giorni.

Con la Direttoriale n. 121878 del 21.4.2020 in commento l’Agenzia ha così disposto il differimento di 30 giorni del pagamento dei dazi in scadenza tra il 23 marzo e l’8 aprile 2020, prorogandolo dal 23 aprile all’8 maggio 2020, senza l’applicazione di interessi e sanzioni.

La proroga è concessa agli operatori che ne facciano richiesta e certifichino con autodichiarazione di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato, rapportata alla mensilità precedente a quella di scadenza del conto di debito, così distribuito:

a) di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro;

b) di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi superiori a 50 milioni di euro.

Come si intuisce i criteri selezionati sono ripresi da quelli previsti dall’art. 18 del DL 23/2020 (Decreto Liquidità) che ha sospeso per Aprile e Maggio 2020 i versamenti IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e delle trattenute sulle addizionali IRPEF.

In base alla Direttoriale n. 121877 del 21.4.2020, che ha esteso la platea degli operatori beneficiari dell’agevolazione, la proroga può essere richiesta alle condizioni previste dal comma 3 dell’art. 112 del CDU – Reg. UE 952/2013 – (gravi difficoltà di carattere economico o sociale) e la documentazione prodotta dovrà essere supportata da attestazioni di un professionista iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei revisori contabili o all’Albo Speciale delle Società di Revisione, che confermi, rispetto ai mesi del 2019 corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei “conti di debito” nel 2020, la suindicata diminuzione del fatturato, ferma restando la possibilità degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli di effettuare diverse valutazioni sulla base di istanze individuali, supportate nella autocertificazione da ulteriori ragioni che possono aver determinato all’impresa una carenza di liquidità ovvero effetti di natura sociale.

L’istanza di proroga va veicolata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente su modello allegato alla Direttoriale 121877/2020.

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Prova nell’ambito delle cessioni intra UE nelle vendite Ex-Works. Ulteriori chiarimenti dalle Entrate nell’Interpello 117/2020.

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Decisione Ue C 2020/2146. Sospensione dei Dazi doganali ed IVA sui presidi sanitari per Covid-19.