Esenzione IVA per le prestazioni mediche offerte per via telefonica.

IVA

Con sentenza resa nella causa C-489/19, la Corte europea, adita da un giudice tedesco per verificare l’assoggettamento ad IVA di alcune prestazioni medico sanitarie di cui all’art. 132 par. 1 lett. c) della Direttiva IVA prestate a mezzo telefono, ha affermato l’esenzione dal tributo qualora abbiano uno scopo terapeutico rientrante nella nozione della norma data dalla Corte.

La controversia vedeva opposta una società tedesca, che offriva consulenze telefoniche su diversi argomenti riguardanti la salute e programmi di accompagnamento ai propri pazienti affetti da malattie croniche o di lunga durata, per conto delle casse malattia pubbliche, all’Amministrazione finanziaria che rifiutava l’esenzione IVA sulle prestazioni in oggetto.

Tali prestazioni erano fornite da infermieri e da assistenti sanitari, la maggior parte dei quali disponeva anche di una formazione cosiddetta di “educatore sanitario”, ed in alcuni casi da medici che, nell’attività di consulenza, in caso di richiesta di precisazioni, fornivano indicazioni o un secondo parere.

Gli operatori sanitari, inoltre, consigliavano il paziente in merito alla sua situazione terapeutica, fornendogli spiegazioni relative alle diagnosi ed alle terapie ipotizzabili o, ancora, proponendogli modifiche di comportamento o di presa a carico

Secondo il giudice del rinvio tali prestazioni perseguivano principalmente l’obiettivo di migliorare, per i partecipanti e i loro parenti, la comprensione della malattia nonché il rispetto dell’assunzione dei farmaci prescritti o la partecipazione ad altre terapie, di evitare trattamenti errati e di promuovere una risposta adeguata all’eventuale aggravamento dei sintomi e all’isolamento sociale.

L’obiettivo dei suddetti programmi consisteva, altresì, nel migliorare la gestione dei costi di assistenza dei pazienti, in particolare riducendo sensibilmente il numero di nuove ospedalizzazioni, nel sostenere i genitori dei pazienti che potevano essere colpiti da disturbi da deficit di attenzione e nel ridurre i rischi di patologie secondarie.

Il giudice del rinvio si è interrogato se le consulenze di natura medica effettuate per telefono, non connesse ad un trattamento medico concreto o solo preliminari al medesimo, debbano essere assoggettate all’IVA o meno.

La Corte, richiamando alcuni suoi precedenti (C‑597/17, C‑700/17, C‑443/04 e C‑444/04), ricorda che “una prestazione va esentata se soddisfa due condizioni, cioè, da una parte, se costituisce una prestazione medica e, dall’altra, se viene effettuata nel contesto dell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali definite dallo Stato membro interessato”.

Aggiunge la Corte che l’art. 132 della Direttiva IVA si riferisce esclusivamente alle “prestazioni mediche” senza, correttamente, operare distinzione alcuna sul luogo o sul mezzo della prestazione medesima.

Da ciò consegue naturalmente che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), una prestazione che soddisfa le condizioni enunciate da tale disposizione può rientrare nell’esenzione prevista da detta disposizione, indipendentemente dal luogo in cui è realizzata.

Come specificato nel precedente C‑366/12 al punto 28, l’esenzione in questione è logicamente finalizzata anche a ridurre i costi delle cure e nel rendere tali cure più accessibili ai singoli.

La Corte, correttamente, specifica che l’esenzione va calibrata in funzione della prestazione offerta, che rientra nel campo di applicazione IVA qualora non sia finalizzata esclusivamente alla “cura della persona e della sua salute ovvero ad uno scopo meramente terapeutico” (tra cui rientra, ad es. la prescrizione di farmaci o la spiegazione dei referti medici C‑384/98, C‑700/17 e C‑91/12).

La Corte rende il concetto affermando che le “consultazioni consistenti nel spiegare le diagnosi e le terapie possibili nonché nel proporre modifiche dei trattamenti seguiti, dal momento che consentono alla persona interessata di comprendere la sua situazione sul piano medico e, se del caso, di agire di conseguenza, segnatamente di assumere o di non assumere un determinato farmaco, possono perseguire uno scopo terapeutico e rientrare, a tale titolo, nella nozione di “prestazioni mediche”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva”.

Sono fuori dalla nozione di prestazioni mediche, di contro, quelle consistenti nella comunicazione di informazioni di ordine amministrativo quali il recapito di un medico o di un organismo di conciliazione o su patologie o terapie, ma che non possono, a causa del loro carattere generale, contribuire a proteggere, mantenere o ristabilire la salute delle persone, quindi escluse dall’esenzione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva.

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Attività accertativa in Dogana e sospensione dei pagamenti nel periodo emergenziale sanitario. La Nota delle Dogane n. 95986/2020.

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