Azzeramento dell’IVA, sino al 31.12.2020, sugli acquisti e le importazioni dei dispositivi medici di protezione per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 ai sensi dell’art. 124 del D.L. Rilancio n. 34/2020 del 19 maggio 2020.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto Rilancio viene introdotto, con l’art 124, l’azzeramento dell’IVA, sino al 31.12.2020, sugli acquisti e le importazioni dei seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento dell’epidemia da COVID-19:

- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;

- monitor multiparametrico anche da trasporto;

- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;

- tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua;

- maschere per la ventilazione non invasiva;

- sistemi di aspirazione;

- umidificatori;

- laringoscopi;

- strumentazione per accesso vascolare;

- aspiratore elettrico;

- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;

- ecotomografo portatile;

- elettrocardiografo;

- tomografo computerizzato;

- mascherine chirurgiche;

- mascherine Ffp2 e Ffp3;

- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;

- termometri;

- detergenti disinfettanti per mani;

- dispenser a muro per disinfettanti;

- soluzione idroalcolica in litri;

- perossido al 3% in litri;

- carrelli per emergenza;

- estrattori RNA;

- strumentazione per diagnostica per COVID-19;

- tamponi per analisi cliniche;

- provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

L’acquisto e l’importazione di tali beni sarà esente, in via transitoria, per tutto il 2020, per poi essere soggetto all’aliquota IVA del 5% a partire dal 1.1.2021, per effetto dell’inserimento di tale elenco al n. 1-ter.1.) (la bozza del Decreto in oggetto conteneva un refuso relativo al n. 1 quater) della Tabella A, parte II-Bis allegata al DPR IVA n. 633/1972.

Dalla lettura della relazione illustrativa all’art. 124 emerge che per i beni in oggetto, esenti da IVA a prescindere dal soggetto acquirente (anche fuori della destinazione a strutture sanitarie pubbliche), sia riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti a dette operazioni esenti.

Viene così riconosciuta l’applicazione di una aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia.

In tale contesto, tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva, attualmente in discussione in Consiglio, che modifica la disciplina delle aliquote IVA per permettere a tutti gli Stati di applicare un’aliquota ridotta anche inferiore al 5% ed un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata a monte - in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati -, la Commissione ha fatto presente che gli Stati, per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia.

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Le novità IVA del D.Lgs 45/2020 di recepimento della Direttiva UE 2017/2455 che individua il luogo di prestazione dei servizi di TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) nelle operazioni B2C.

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La Corte di Giustizia torna sull’esenzione IVA delle vendite a catena negli acquisti intra-UE tra soggetti passivi IVA.