Le novità IVA del D.Lgs 45/2020 di recepimento della Direttiva UE 2017/2455 che individua il luogo di prestazione dei servizi di TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) nelle operazioni B2C.
Con il D.lgs. n. 45 del 01/06/2020 è stata data attuazione alla Dir. UE 2017/2455 che modifica la Dir. 2006/112 e la Dir. 2009/132 per quanto riguarda taluni obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e che, di fatto, introduce semplificazioni circa le ipotesi di individuazione del luogo impositivo e delle modalità di applicazione dell’IVA per i servizi digitali effettuati nell’ambito dei rapporti B2C (business to consumer).
Il decreto in epigrafe, contenente norme in tema di individuazione del luogo di prestazione dei servizi, si inserisce nel più ampio quadro di modifiche UE in ambito IVA e preceduto, internamente, dal recepimento della Dir. 2008/8, di modifica della Dir. 2006/112, mediante il D.Lgs. 42/2015 (in vigore per le operazioni effettuate dall’1.1.2015), il quale, oltre ad aver sostituito l’art. 7-sexies c. 1 lett. f) e g) del DPR n. 633/72 (ora soppresse con il d.lgs. 45/2020) ed aver espunto le lettere h) ed i) dell’ art. 7-septies stesso Decreto, ha sostituito l’ art. 74-quinquies (Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE), ed inserito gli artt. 74-sexies (Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE), 74-septies (Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro) e 74-octies (Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell’imposta) del DPR n. 633/72.
Il D.Lgs 42/2015, al quale si affiancano il Provv. delle Entrate n. 56191/2015 ed il DM 20.4.2015 inerente le modalità operative per la liquidazione e riscossione dell’IVA per i soggetti aderenti al sistema MOSS (Mini One Stop Shop), richiama il Reg. UE 1042/2013 (di modifica del Reg. UE 282/2011) il quale, al suo art. 2, dispone che, che per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici (servizi TTE), resi da un prestatore stabilito nella Comunità ad una persona non soggetto passivo stabilita, avente l’indirizzo permanente o la residenza abituale nella Comunità:
- il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell’imposta che si verifichi anteriormente all’1.1.2015 è il luogo in cui il prestatore è stabilito, a prescindere da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia ultimata;
- il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell’imposta che si verifichi a decorrere dall’1.1.2015 è il luogo in cui in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, a prescindere da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia iniziata;
- se il fatto generatore dell’imposta si è realizzato anteriormente all’1.1.2015 nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, l’imposta non diviene esigibile nello Stato membro del destinatario, in relazione al medesimo fatto generatore dell’imposta, né l’1.1.2015 né successivamente.
Ai fini dell’individuazione del luogo di stabilimento del destinatario, non soggetto passivo, dei servizi in esame:
• se il destinatario è una persona giuridica, non soggetto passivo, il luogo di stabilimento ex art. 13-bis del Reg. UE 282/2011 è:
- il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale;
- o il luogo di una qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di ricevere ed utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze.
Qualora poi il destinatario, non soggetto passivo, sia stabilito in più Paesi o abbia l’indirizzo permanente in un Paese e la residenza abituale in un altro, si dà la priorità (art. 24 del Reg. UE 282/2011):
- nel caso di una persona giuridica che non è soggetto passivo, al luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale, a meno che sia dimostrato che l’utilizzazione del servizio avviene in qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze;
- nel caso di una persona fisica, al luogo in cui la medesima ha la sua residenza abituale, a meno che sia provato che l’utilizzazione del servizio avviene nel luogo del suo indirizzo permanente.
Dal momento che per alcune tipologie di servizi TTE è difficile individuare con certezza il luogo del committente, sono stati introdotti dal Reg. 1042/2013 gli artt. 24.bis, 24-ter e 24-quater nel Reg. 282/2011, con i quali vengono evidenziate le seguenti presunzioni, di carattere relativo quindi superabili dai medesimi fornitori o dal Fisco, per l’individuazione del luogo di stabilimento del destinatario:
- se un prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi elettronici presta i suddetti servizi in un luogo quale una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione Wi-Fi, un Internet cafè, un ristorante o una hall d’albergo e la fruizione del servizio fornito dal prestatore richiede la presenza fisica del destinatario in tale luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo.
- se quest’ultimo si trova a bordo di una nave, un aereo o un treno che effettua un trasporto passeggeri all’interno della Comunità a norma degli artt. 37 e 57 della dir. 2006/112/CE, il Paese in cui il servizio è prestato è quello di partenza del trasporto di passeggeri.
Ed ancora (presunzioni circa le modalità di utilizzo servizio reso nei rapporti B2C), nel caso di servizi TTE prestati ad una persona che non è soggetto passivo:
- attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa;
- attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi;
- per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il decodificatore o l’analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata.
Ai sensi dell’art. 24-quinquies del Reg. 282/2011 sono individuate delle modalità di confutazione delle presunzioni su indicate così riportate:
- ai fini dell’applicazione dell’art. 58 della Dir. 2006/112, nel caso di servizi TTE ad una persona che non è soggetto passivo, il prestatore può confutare la presunzione di cui agli artt. 24- bis e 24-ter, lett. a), b) e c), sulla base di tre degli elementi di prova non contraddittori da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale altrove;
- permane tuttavia la possibilità, per il Fisco, di confutare le presunzioni fatte valere ai sensi degli artt. 24-bis, 24-ter e 24-quater se vi sono indizi di usi impropri delle medesime da parte del prestatore.
Nei nuovi artt. 24-sexies e 24-septies del Reg. 282/2011, vengono indicate delle prove per l’individuazione del luogo di stabilimento del destinatario e la confutazione delle presunzioni così distribuite:
- (art. 24-sexies) Si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori (art. 24-sexies del reg. UE 282/2011):
- l’indirizzo di fatturazione del destinatario;
- le coordinate bancarie, come l’ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l’indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;
- i dati di immatricolazione del mezzo di trasporto noleggiato dal destinatario, se l’immatricolazione di tale mezzo è prevista nel luogo di utilizzo, ovvero altre informazioni analoghe;
- altre informazioni commerciali pertinenti.
- (art. 24-septies) Si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nel nuovo art. 24-septies del reg. UE 282/2011, vale a dire:
- l’indirizzo di fatturazione del destinatario;
- l’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione;
- le coordinate bancarie, come l’ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l’indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;
- il prefisso del Paese (Mobile Country Code - MCC) dell’identità utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber - IMSI) integrato nella carta SIM (Subscriber Indetity Module) utilizzata dal destinatario;
- l’ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso il quale il servizio è prestato;
- altre informazioni commerciali pertinenti.
Il D.lgs. 45/2020, nel recepire l’articolo 1 della Direttiva 2017/2455, mira a semplificare gli obblighi IVA e a ridurre gli oneri posti a carico degli operatori economici di minori dimensioni che prestano servizi TTE, di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di committenti privati consumatori di altri Stati membri, ed estende il regime MOSS anche per i soggetti extra-Ue già identificati.
Il Decreto ha introdotto, a partire dal 10.6.2020, il nuovo art. 7-octies nel dpr 633/72, il quale ha eliminato i criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall’art. 7-sexies co. 1 lett. f) e g) DPR 633/72, sostituendoli con altri di seguito enucleati ed introducendo una soglia annua di 10.000 euro, al di sotto della quale i servizi TTE in oggetto prestati su tutto il territorio europeo con eccezione dello Stato del fornitore, si considerano rilevanti nel solo Paese di quest’ultimo.
Il nuovo art. 7-octies rubricato “Territorialità. Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi”, al comma 1 introduce un criterio impositivo applicabile, in via generale, ai servizi su indicati, per effetto del quale si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.
La norma mira ad agevolare i soggetti di piccole/medie dimensioni che effettuano occasionalmente o in modo non sistematico i servizi digitali sopra indicati nei confronti di committenti privati non soggetti IVA.
I commi 2 e 3 del nuovo art. 7-octies contengono delle eccezioni al criterio generale sopra riportato, per i servizi digitali B2C resi tanto da prestatori soggetti IVA di altri Stati UE a committenti italiani quanto da prestatori italiani a committenti privati consumatori di altri stati UE.
Nell’ipotesi di prestazione fornita da soggetto IVA UE a committenti privati consumatori residenti in uno Stato diverso da quello del primo, l’IVA non è dovuta in Italia, salvo opzione in tal senso del prestatore estero, se l’ammontare complessivo dei servizi resi ai suindicati committenti UE non è superiore a 10.000 euro annui.
In maniera speculare è previsto che, nell’ipotesi di prestatore italiano, l’IVA è dovuta in Italia, a meno di opzione del prestatore per l’applicazione dell’imposta nello Stato UE del committente, qualora l’ammontare complessivo dei servizi digitali TTE, resi a committenti persone fisiche stabilite in Stati UE diversi da quello del fornitore italiano, non è superiore a 10.000 euro annui.
La soglia annua di euro 10.000 va calcolata non alle prestazioni fornite in ogni singolo Stato UE bensì complessivamente su tutte le prestazioni di servizi TTE forniti sul territorio uninominale, con l’esclusione di quelle fornite nello Stato del fornitore.
Testualmente l’art. 7-octies così dispone:
“2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.
4. L'opzione di cui al comma 3 è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni”.
L’ulteriore novità introdotta dal D.lgs 45/2020 è contenuta nell’art. 2, di modifica dell’articolo 74-quinquies del Dpr 633/1972, che estende anche ai fornitori soggetti IVA stabiliti fuori dall’UE, ma identificati ai fini Iva in uno o più Stati membri, la possibilità di iscriversi al sistema MOSS e di utilizzare il regime speciale per i servizi TTE.
Per questi soggetti è previsto l’esonero dagli obblighi di cui al titolo II del Dpr n. 633/1972, mentre è richiesta l’osservanza dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA.
Per i soggetti che utilizzano il MOSS, ai fini della fatturazione, ai sensi del novellato art. 219 bis della Dir. IVA, è fatto obbligo di adeguarsi alle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del fornitore.
Ai fini dell’individuazione della disciplina IVA del commercio elettronico diretto, nonostante la sostanziale identità tra loro, è opportuno definire quali sono i servizi che, agli effetti dell’IVA, si considerano elettronici, distinguendoli da quelli di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.
Ai fini IVA i servizi elettronici comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
Servizi prestati mediante mezzi elettronici
L’elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica (cd. “servizi di e-commerce”) è contenuto
nell’All. II della Dir. 2006/112 che richiama:
• la fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
• la fornitura di software e relativo aggiornamento;
• la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
• la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
• la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
L’All. I del Reg. UE 282/2011 fornisce ulteriori esemplificazioni per ciascuna delle tipologie di servizi indicate nell’All. II della Dir. 2006/112.
In particolare:
• nella fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature rientrano i seguenti servizi:
— hosting di siti web e di pagine web;
— manutenzione automatica di programmi, remota e on line;
— amministrazione remota di sistemi;
— conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente;
— fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste;
• nella fornitura di software e relativo aggiornamento rientrano i seguenti servizi:
— accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;
— bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari;
— driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti;
— installazione automatica on line di filtri per i siti web;
— installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls);
• nella fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati rientrano i
seguenti servizi:
— accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica;
— accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;
— contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;
— abbonamento a giornali o riviste on line;
— siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;
— notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line;
— informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo;
— fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web;
— utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet;
• nella fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento rientrano i seguenti
servizi:
— accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;
— accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;
— accesso o scaricamento di film;
— scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;
— accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri;
• nella fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza rientrano i seguenti servizi:
— tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;
— libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.
In base all’art. 7 del Reg. UE n. 282/2011:
• rientrano nei servizi elettronici:
— la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
— i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
— i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
— la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
— le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
— i servizi elencati nell’allegato I;
• non rientrano nei servizi elettronici:
— i servizi di radiodiffusione e di televisione (servizi di teleradiodiffusione, secondo la modifica
introdotta dal Reg. UE n. 1042/2013);
— i servizi di telecomunicazione;
— i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
— i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
— il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
— i CD e le audiocassette;
— le video cassette e i DVD;
— i giochi su CD-ROM;
— i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai
clienti mediante la posta elettronica;
— i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
— i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
— i servizi di conservazione dei dati off line;
— i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
— i servizi di helpdesk telefonico;
— i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
— i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
— i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia (fattispecie abrogata dal Reg. UE n. 1042/2013);
— l’accesso a Internet e al World Wide Web (fattispecie abrogata dal Reg. UE n. 1042/2013);
— i servizi telefonici forniti attraverso Internet (fattispecie abrogata dal Reg. UE n. 1042/2013);
— prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini (novità introdotta dal Reg. 1042/2013);
— prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini (fattispecie introdotta dal Reg. UE n. 1042/2013).
Servizi di telecomunicazione
Sono tali i servizi aventi per oggetto la trasmissione, l’emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell’accesso a reti d’informazione globali (art. 24, par. 2, Dir. 2006/112).
Tra i servizi di telecomunicazione (art. 6 bis del Reg. 282/2011) rientrano:
— i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e la commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con componente video (servizi di videofonia);
— i servizi di telefonia forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol - VoIP);
— i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre ed altri servizi di gestione chiamata;
— i servizi di radioavviso;
— i servizi di audiotext;
— fax, telegrafo e telex;
— l’accesso a Internet e al Word Wide Web;
— le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore;
• non rientrano:
— i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
— i servizi di radiodiffusione e di televisione (“teleradiodiffusione”).
Servizi di teleradiodiffusione
Questi comprendono i servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto (art. 6-ter del Reg. 282/2011).
In particolare, tra i servizi di teleradiodiffusione:
• rientrano:
— i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;
— i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva;
• non rientrano:
— i servizi di telecomunicazione;
— i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
— la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;
— il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;
— l’affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un servizio di teleradiodiffusione;
— i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che tali programmi siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.