Esenzioni IVA per servizi di assistenza e previdenza sociale.

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Mementopiù Fisco, Iva e Dogane di Giuffrè.

L’art. 132 n. 1 lett. g) Dir. 2006/112/UE, recepito internamente dal n. 27-ter dell’art. 10 Decreto IVA, prevede l’esenzione per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato come aventi carattere sociale.

La norma unionale, alla quale si adegua quella interna richiamata, pone ai fini della fruibilità del beneficio dell'esenzione due requisiti: che si tratti di ….

Indietro
Indietro

Manifestazioni virtuali: come individuare il luogo di accesso ai fini IVA

Avanti
Avanti

Merci: come cambia la Nomenclatura Combinata nel 2024.