Manifestazioni virtuali: come individuare il luogo di accesso ai fini IVA

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.

Con sentenza emessa nel caso C-532/22, la Corte UE ha affermato che in tema di individuazione del luogo della prestazione di servizi digitali, il cui contenuto è fornito da un’azienda UE ad una extra UE quale gestore del sito internet e titolare del rilascio agli utenti persone fisiche dell’accesso diretto alla piattaforma e della trasmissione dei contenuti, è da escludersi l’applicazione dell’articolo 53 della Direttiva IVA per determinare il luogo di collegamento fiscale specifico, ma va applicata la regola generale relativa al luogo della prestazione dei servizi (qui extra UE), come altresì riscontrato in argomento nelle linee guida del Comitato IVA.

Per l’individuazione del luogo della prestazione dei servizi, l’art. 53 Dir. 2006/112 non può applicarsi ai servizi forniti da uno studio di registrazione di videochat situato in UE al gestore di una piattaforma via Internet extra UE, qualora le modalità di accesso all’evento e la loro trasmissione sono gestite dal titolare della piattaforma extra UE.

I fatti di causa

La società ricorrente nella causa di rinvio è residente in Romania, gestisce uno studio di registrazione video e svolge quale attività economica principale la commercializzazione, presso una società statunitense, di contenuti digitali a carattere erotico sotto forma di sessioni di comunicazione visiva on-line e faccia a faccia («le videochat») effettuate con modelli persone fisiche.

La società Ue aveva concluso, da un lato, contratti di associazione con diverse persone fisiche (gli «artisti») che partecipano a sessioni interattive e, dall'altro, un contratto di trasmissione con la società statunitense che gestisce un sito Internet sul quale tali sessioni sono accessibili ai clienti finali.

Sulla base di tali contratti, la ricorrente mette a disposizione degli artisti un immobile in cui svolgere la loro attività, nonché il materiale necessario allo svolgimento delle sessioni, oltre al supporto tecnico necessario per la trasmissione in diretta delle sessioni ai clienti finali (webcam, microfoni), oltre a rappresentare gli artisti nelle loro relazioni con la società estera ai fini della raccolta e dell'incasso delle somme che spettano loro per i servizi prestati, .....

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