BENI FINITI, MATERIE PRIME E SEMILAVORATI IN EDILIZIA CON ALIQUOTE AGEVOLATE AL 4% ED AL 10%. DIFFERENZE.

IVA

Con la risposta all’interpello n. 71 del 21.2.2020 l’Agenzia ha chiarito il perimetro del c.d. “beni finiti” in edilizia ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% e del 10%.

La società istante, impegnata nella vendita all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile, intenzionata a vendere i medesimi prodotti anche al dettaglio con posa in opera affidata a ditte terze, ha chiesto all’Ufficio indicazioni in merito all’applicazione delle agevolazioni riguardanti i c.d. “beni finiti”, soggetti:

a) all’aliquota IVA del 4 per cento, se destinati alla realizzazione dei fabbricati “Tupini” o di costruzioni rurali di cui al n. 21-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o

b) a quella del 10 per cento, se relativi alla realizzazione di edifici assimilati ai fabbricati “Tupini”, o se forniti per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

L’istante ha chiesto se tali aliquote ridotte possano essere applicate anche alla cessione con posa in opera di:

– balconi e, in particolare, della ringhiera per il balcone completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano ecc.);

– recinzioni e, in particolare, della ringhiera per la recinzione completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano ecc.);

– tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio.

L’Agenzia, richiamando alcuni suoi precedenti di prassi (Circ. 1/E 1994, Ris. Min. 353485/1982, Ris. Min. 22/1998, Ris. Min. 269/2007, Ris. Min. 14/1981) ha chiarito che possono rientrare nella nozione di “beni finiti” ai fini delle aliquote ridotte tutti quei beni che vengono inseriti/installati in un edificio senza però perdere la propria “individualità ed autonomia funzionale” e, per tale motivo, siano sostituibili e riutilizzabili più volte (es. porte, infissi, sanitari, ecc.).

Secondo la società istante i medesimi beni godrebbero dell’agevolazione come “beni finiti” in quanto:

– sono incorporati nella costruzione pur mantenendo la propria individualità e restando comunque riconoscibili senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni (Ris. Min. 30 marzo 1998 n. 22);

– pur concorrendo alla formazione materiale della costruzione, conservano le proprie caratteristiche identificative e funzionali, così da poter essere, anche soltanto in astratto, suscettibili di un impiego reiterato (Ris. Min. 30 gennaio 1988 n. 460624).

L’Agenzia ricorda che “la specifica individualità e funzionalità del bene finito non viene meno qualora esso concorra realizzare la costruzione dell’opera. Il bene finito, infatti, è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni“.

Dalla nozione sopra espressa sono esclusi, in assenza di un’elencazione tassativa di legge dei beni finiti, quei beni che, pur essendo di fatto “finiti” sono da considerare per il cessionario quali “materie prime e semilavorate” (es. mattoni, maioliche, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, gesso, ecc.), ovvero quei beni che, una volta sostituiti con altri uguali, perdono la loro originaria individualità (funzione) in quanto non più suscettibili di ulteriore utilizzazione.

Il carattere distintivo del bene finito è, in ogni caso, l’avvenuta ultimazione del processo produttivo, da ciò derivando che tale bene si trova, per definizione, nella fase finale della commercializzazione.

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il bene, smontato, perda la propria individualità nel senso di non poter essere più riutilizzato, dovrà applicarsi l’aliquota ordinaria.

In conclusione per l’Agenzia i beni oggetto del quesito (ringhiere per balconi, ringhiere per recinzioni, tettoie per balconi e terrazze) sono da considerarsi quali “beni finiti” e beneficiano delle aliquote ridotte.

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Decisione del Consiglio dell’Unione Europea 2020/266 che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato.

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Istanze di rimborso IVA da parte dalla stabile organizzazione italiana e garanzia prestata in proprio dalla capogruppo estera. Limiti applicativi.