Diritto alla detrazione dell’Iva in assenza della fattura o altro documento equivalente.
Con la sentenza pronunciata nella Causa C‑664/16 la Corte di Giustizia è stata chiamata, per la prima volta, a pronunciarsi circa la sussistenza o meno del diritto alla detrazione dell’IVA nel caso in cui a fronte di operazioni passive non documentate da fatture ma da altri documenti (nel caso de quo ricevute fiscali) di fatto illeggibili a causa del deperimento dell’inchiostro, un soggetto passivo che non sia in grado di fornire la prova dell’importo dell’IVA assolta a monte, sostenga il proprio diritto alla detrazione unicamente sulla base di una stima risultante da una perizia disposta dal giudice nazionale. La Corte, sulla scia di propri precedenti, nel ribadire che il principio di neutralità dell’IVA esige che la sua detraibilità a monte sia riconosciuta qualora gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, nonostante alcuni obblighi formali siano stati omessi, e che l’amministrazione finanziaria non può negare la detraibilità per il solo motivo che una fattura non risponda a tutti i requisiti dettati dall’articolo 226 della Direttiva IVA qualora disponga di tutti gli elementi per verificare la sussistenza degli elementi sostanziali relativi a tale diritto, ha tuttavia negato il diritto alla detrazione affermando che “un soggetto passivo che non sia in grado di fornire la prova dell’importo dell’IVA assolta a monte per mezzo della produzione di fatture o di qualsivoglia altro documento, non può beneficiare del diritto alla detrazione dell’IVA unicamente sulla base di una stima risultante da una perizia disposta dal giudice nazionale”. Il soggetto passivo, afferma la Corte, è tenuto a fornire le prove oggettive del fatto che i beni e i servizi gli siano stati effettivamente forniti a monte da soggetti passivi, tra le quali si possono ricomprendere i documenti in possesso di fornitori o prestatori presso i quali il soggetto passivo abbia acquistato beni o servizi per i quali abbia assolto l’IVA, ma dalle quali è esclusa la stima basata su una perizia giudiziaria disposta dal giudice nazionale che può, eventualmente, integrare tali prove o avvalorarne la credibilità, ma senza sostituirvisi.