Limiti alla remissione in bonis nella revoca tardiva al consolidato fiscale

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.

L'Agenzia delle Entrate ha escluso che il contribuente possa effettuare una revoca tardiva del regime fiscale del consolidato nazionale qualora ciò derivi da “un mero ripensamento” a fronte della dichiarazione della continuazione dopo il triennio, emergente dalla compilazione del quadro dedicato in dichiarazione.

La questione di fatto

Nella risposta in commento si riferisce che l'istante, detentore negli anni 2020, 2021 e 2022 di partecipazioni al capitale sociale di alcune società controllate, in qualità di capogruppo aveva stipulato un “accordo di consolidamento” con una di queste, mediante il quale avevano concordato di esercitare l'opzione congiunta per aderire al consolidato per il triennio 2020/2022.

Per effetto dell'art. 117, c. 3, del DPR 917/1986 (TUIR), permanendo il requisito del controllo (v. gli artt. 2359, c. 1, n. 1), c.c. e 120 del TUIR), l'opzione ha durata per tre esercizi sociali, è irrevocabile, e si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio al termine del triennio l'opzione, a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

A sostegno della propria istanza la controllante riferiva che, “nonostante fosse sua intenzione”, d'intesa con la controllata, revocare alla scadenza del triennio l'opzione per il consolidato, questo era stato “erroneamente confermato mediante indicazione nel quadro OP del modello Redditi 2023” (Conferma della tassazione di gruppo).

Di qui l'istanza al fine di verificare se…..

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