Modifiche alla normativa UE in tema di Accise. La nuova Direttiva 2020/262 sulle Accise in vigore dal 23.2.2023, il Regolamento 2020/261 e la Decisione UE 2020/263.
Con la Direttiva 2020/262 del 19.12.2019, in attesa della riforma della tassazione sui prodotti energetici a livello UE come da ultimo discusso al vertice Ecofin di Helsinki del settembre scorso, è stata operata la refusione ed il riordino della Direttiva Accise 2008/118 (testo generale in tema di Accise) che ha subìto nel corso del tempo svariate e sostanziali modifiche che ne hanno richiesto la sua rifusione.
A latere della Direttiva in oggetto, in pari data, è stato emanato il Regolamento 2020/261, finalizzato ad estendere il registro elettronico a tutti gli operatori che movimentano prodotti soggetti ad accisa includendo anche gli speditori certificati ed i destinatari certificati (in entrambi i casi per prodotti già immessi in consumo), e la Decisione UE 2020/263 (del 15.1.2020) con la quale è stato implementato il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’imposta per consentire la trasmissione elettronica dei documenti amministrativi istituiti con la direttiva 2020/262 nonché consentire agli Stati membri di controllare in tempo reale la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e procedere se del caso ai necessari controlli.
Si rimanda ad un successivo intervento l’analisi più approfondita della Direttiva 2020/262 che entrerà in vigore dal febbraio 2023. Nel frattempo si segnalano alcune novità quali:
la delega alla Commissione per individuare delle “soglie comuni di perdita parziale” in relazione ai cali dei prodotti in regime di sospensione dall’accisa, intervenuti a causa del trasporto tra Stati membri, cali che non vengono considerati come immissione in consumo.
la delega alla Commissione per adottare atti di esecuzione che stabiliscono il contenuto e la struttura del formulario da utilizzare per il certificato di esenzione per i prodotti sottoposti ad accisa che circolano dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro in regime di sospensione dall’accisa. Il certificato dovrà indicare la natura e la quantità dei prodotti sottoposti ad accisa da consegnare, il valore dei prodotti, l’identità del destinatario esente e lo Stato membro ospitante che certifica l’esenzione.
la possibilità di spedire i beni in sospensione di accisa dal luogo di importazione previa comunicazione alle Dogane del numero unico di accisa dello speditore registrato e del destinatario.
l’eliminazione della garanzia per il trasporto dei beni, in sospensione di accisa, attraverso condutture fisse.
l’invio del documento amministrativo elettronico dal Paese di spedizione al Paese di esportazione nel caso di beni in sospensione di accisa inviati da un deposito fiscale verso un ufficio doganale di uscita dal territorio UE di un differente Stato membro.
l’obbligo di utilizzo del documento amministrativo elettronico semplificato per quei prodotti che, immessi in consumo in uno Stato, raggiungono il luogo di destinazione situato nel medesimo Stato attraverso il territorio di un altro Stato membro.
modifica del criterio per la qualifica di piccolo produttore di vino sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive.
al fine di ridurre i fenomeni di evasione o abusi in relazione all’esenzione da accisa per i viaggiatori che si recano in Paesi terzi, è stata delimitata spazialmente la nozione di “punto di vendita in esenzione da imposte” ai soli porti ed aeroporti con esclusione delle frontiere terrestri.
è stata definita la nozione di “consegnato per scopi commerciali” nelle ipotesi in cui, dopo l’immissione in consumo in uno Stato membro, i prodotti sottoposti ad accisa sono consegnati per scopi commerciali in un altro Stato membro, con conseguente esigibilità dell’accisa in quest’ultimo Stato in capo al destinatario certificato quale debitore d’imposta.